Camporosso: riflessioni di G. Alberti in materia di legalità
L'Assessore alla risorse umane, alla polizia locale ed alla sicurezza del Comune di Camporosso ci lascia alcuni spunti di riflessione dopo l'incontro avuto con il Prefetto di Imperia
In qualità di assessore alla sicurezza urbana e Polizia Locale della Città di Camporosso ritengo che gli operatori della Polizia Locale, attraverso la loro attività e il loro ruolo, siano attori importanti dell'educazione alla legalità e promotori della convivenza democratica. Quotidianamente, nel tentativo di regolare il vivere civile e di aumentare la coesione sociale sul territorio, al fine di garantire a tutti i cittadini una maggiore sicurezza urbana, assumono notevoli rischi.
L’art. 6 della recente manovra “salva-Italia”, purtroppo, ha abrogato alcuni istituti di tutela di cui anche gli operatori di Polizia Locale potevano usufruire a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali. La disposizione risulta grave per ogni categoria di lavoratori, ma lo è maggiormente per chi è esposto a rischi, come lo sono gli operatori delle Polizie Locali.
Dal momento in cui la Polizia Locale è la "Polizia dei Comuni e delle Province, quale amministratore locale, ritengo sia doveroso porre immediato rimedio. Anche l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) e quindi tutti i Sindaci dovrebbero far la loro parte per difendere i diritti dei propri operatori.
Ho chiesto al Prefetto di voler partecipare la mia missiva (in allegato) al Ministro dell’Interno, affinché possa intervenire per risolvere questa enorme ingiustizia perpetrata a discapito della Polizia Locale, che quotidianamente concorre a garantire la sicurezza urbana negli oltre 8.000 comuni del nostro territorio nazionale.
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
Art. 6 Equo indennizzo e pensioni privilegiate.
Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.