lunedì 29 aprile 2024
29.02.2012 - Donatella Lauria

Scioglimento Consiglio comunale Ventimiglia: ecco la relazione integrale del Ministro

Pubblichiamo in esclusiva la relazione del Ministro Cancellieri in merito allo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia. Oltre due pagine di relazione che mettono in luce nuovi scottanti particolari, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n° 49 del 28 febbraio 2012. Ecco il Link: www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher

E' uscito il Dpr integrale dello scioglimento del Consiglo comunale di Ventimiglia con la relazione del Ministro Anna Maria Cancellieri. Ecco il testo integrale.

Al Presidente della Repubblica       

Il comune di Ventimiglia (Imperia), i cui  organi  elettivi  sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del  27-28  maggio 2007,  presenta  forme  d'ingerenza  da  parte   della   criminalita' organizzata   che   compromettono   la   libera   determinazione    e l'imparzialita'  dell'amministrazione,  il  buon   andamento   e   il funzionamento  dei  servizi,  con  grave  pregiudizio  per  lo  stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.      Accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine presso  il  porto turistico di Ventimiglia ed un monitoraggio dell'ente, avviato  anche in relazione ad esposti riguardanti sia l'amministrazione  in  carica sia  la  precedente,  avevano  evidenziato  alcuni   elementi   circa possibili infiltrazioni  e  condizionamenti  posti  in  essere  dalla criminalita'  organizzata,  fortemente  radicata,  in  quel  contesto locale.      In  relazione  a  tali  vicende  ed  al  fine  di  verificare  la sussistenza di forme di ingerenza e  di  infiltrazione  delle  locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il  prefetto di Imperia, con decreto del 22 luglio 2011, prorogato con  successivo decreto del 21 ottobre 2011, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge  6  settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.      All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,  integrato  con  la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso  il  tribunale di Sanremo, ha redatto l'allegata relazione in data 4  gennaio  2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in  cui  si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti  elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali  con la  criminalita'  organizzata  di  tipo  mafioso  e   su   forme   di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.      La relazione prefettizia ha messo in evidenza come il  territorio del comune di Ventimiglia sia caratterizzato dalla presenza stanziale di  numerosi  soggetti  legati  alla  criminalita'  organizzata   che perseguono finalita' ed agiscono con metodi tipici delle associazioni mafiose, avvalendosi di un apparato composto da persone inserite  nel tessuto sociale in grado tra  l'altro  di  riferire  le  informazioni acquisite ai vertici decisionali.      In merito a tali aspetti, le  stesse  relazioni  della  Direzione nazionale antimafia hanno posto in evidenza  che  il  radicamento  di tali gruppi sul territorio ha dato luogo ad una correlata  espansione della dimensione affaristica nonche' alla loro presenza in  attivita' economiche  legali  controllate  attraverso   una   fitta   rete   di partecipazioni  societarie.  Il  crescente  volume  delle  menzionate attivita' spiega l'interesse di dette organizzazioni di  individuare, in ambito locale, specifici referenti politici ed amministrativi.      Tali valutazioni hanno trovato ulteriore conferma in una  recente ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP  di  Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone; tra gli  indagati  per il  reato  di  cui  all'art.  416-bis  c.p.,  per  aver  fatto  parte dell'associazione mafiosa operante in alcune citta' della Liguria tra cui quella di Ventimiglia, figura anche l'ex vice sindaco del comune.      Le indagini ispettive  hanno  posto  in  rilievo  la  sostanziale continuita' tra  le  amministrazioni  succedutesi  negli  ultimi  due mandati, atteso che ben 18 dei 26 attuali amministratori  del  comune sono al loro secondo mandato, 11 dei quali sono  stati  eletti  nella precedente consiliatura. Vengono inoltre messi in  evidenza  elementi significativi su collegamenti e frequentazioni tra  componenti  della compagine elettiva e dell'apparato burocratico  con  esponenti  della locale criminalita'.      Significativi  elementi  in  tal  senso  sono  rinvenibili  nella documentazione emessa dalla Procura distrettuale antimafia di Genova, nella  quale  viene  rappresentato  che  le  due  figure  di  vertice dell'amministrazione comunale, il sindaco ed  il  direttore  generale del comune di Ventimiglia, hanno frequentazioni con  i  membri  della locale famiglia mafiosa, incontri che sono diminuiti, su suggerimento dello stesso direttore generale, nel corso degli ultimi mesi al  fine di eludere le indagini in corso.      La relazione dell'organo ispettivo ha messo in evidenza i diversi atti  intimidatori  posti  in  essere  nel  territorio  comunale,  in particolare quello concernente l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro l'autovettura del direttore generale del comune  nel  mese  di febbraio 2009, episodio che aveva  comportato  per  il  dirigente  un forte turbamento tanto che lo stesso aveva  avvertito  l'esigenza  di circolare armato.      Le modalita' con le quali la criminalita' organizzata ha posto in essere forme di condizionamento nei  confronti  di  componenti  degli organi di governo sono altresi'  rinvenibili  nel  contenuto  di  una lettera acquisita nel corso di una perquisizione domiciliare a carico di un esponente della locale cosca, dalla quale emerge che lo  stesso ha minacciato, negli anni scorsi, componenti dell'amministrazione  al fine di ottenere favoritismi nell'aggiudicazione  di  lavori  per  la realizzazione del porto turistico di  Ventimiglia.  Nel  testo  della lettera viene citato anche un ex consigliere che, come risulta da una relazione del locale comando dei Carabinieri, nel mese di marzo  2009 ha sporto denuncia per aver subito un agguato da  parte  di  soggetti armati mentre rincasava.      Elementi sintomatici di un generale  contesto  di  illegalita'  e sviamento dell'attivita'  amministrativa  possono  inoltre  evincersi nell'illegittima  ed  indebita  ingerenza  della  compagine  politica sull'operato  degli  organi  amministrativi,  in  contrasto  con   il principio di separazione dei poteri  di  indirizzo  e  programmazione propri  degli  organi  politici  da  quelli   gestionali   imputabili all'apparato dirigente.      Viene evidenziato come, di fatto, l'organo esecutivo abbia invaso ambiti di competenza riservati alla dirigenza attraverso l'emanazione di determinazioni di giunta, mai pubblicate  e  custodite  invece  in appositi registri, con  le  quali  l'organo  di  governo  non  si  e' limitato ad un'attivita' di indirizzo, come  previsto  dalla  vigente normativa,  ma  ha  impartito  ai  dirigenti   preposti   all'ufficio interessato  precise  disposizioni.  In  merito  a  tali  fatti  sono peraltro in corso indagini da parte della magistratura contabile.      In tal senso risulta di particolare rilevanza il contenuto di una determinazione dirigenziale, adottata a seguito di una  direttiva  di giunta con la quale, sulla base di un elaborato tecnico proposto  dal sindaco e non, come dovrebbe avvenire, dall'apparato burocratico,  e' stato dato incarico al  dirigente  competente  di  affidare,  in  via diretta, ad una cooperativa sociale, i lavori per la manutenzione del mercato  coperto.  La  direttiva  in   questione   risulta   altresi' illegittima  poiche'  impartita  in  violazione   delle   norme   che prescrivono, per i servizi con importo superiore a  20.000  euro,  il ricorso ad una procedura negoziata con confronto  concorrenziale  tra almeno 5 operatori. I menzionati lavori sono infine stati affidati ad una  ditta  che  risulta  avere  collegamenti  con  la   criminalita' organizzata di Ventimiglia.      Gli  accertamenti  disposti  dall'organo  ispettivo  hanno  avuto riguardo alle principali attivita' poste in essere  a  far  data  dal mese  di  luglio  2007  dall'amministrazione  comunale.  L'esame  dei procedimenti in materia di contratti di appalto di lavori  o  servizi riferibili all'attuale amministrazione e in alcuni casi per motivi di continuita' anche a quella precedente, hanno messo in rilievo aspetti difformi da quanto al riguardo previsto dalle direttive comunitarie e dal codice dei contratti.      L'insieme di tali procedure evidenzia  gli  elementi  sintomatici dell'ingerenza   della   criminalita'   organizzata   nei   confronti dell'amministrazione comunale atteso che alcuni procedimenti, per  la loro  deviazione  dai  principi  di  trasparenza,   imparzialita'   e correttezza,  mostrano  quei  chiari  e   non   casuali   indizi   di condizionamento da parte  della  criminalita'  organizzata  richiesti dalla giurisprudenza  affinche'  possano  ritenersi  sussistenti  gli elementi per l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 143  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.      E' emersa in particolare la volonta' dei vertici dell'ente locale di mantenere rapporti privilegiati con alcune  ditte  collegate  alla locale  criminalita'  organizzata  dando  luogo   ad   un   intreccio politico-amministrativo-affaristico con un conseguente sviamento  dai principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa.      La  relazione   prefettizia   si   sofferma   sull'organizzazione amministrativa assunta dall'ente, in particolare per quanto  riguarda lo  scorporo  del  settore  tecnico,  che  e'  stato  sostanzialmente svuotato  delle  sue  funzioni  fondamentali   successivamente   alla costituzione di una societa' in house. A quest'ultima  societa'  sono state affidate le attivita' concernenti la manutenzione  ordinaria  e straordinaria  del   patrimonio   immobiliare,   le   infrastrutture, l'erogazione   dei   servizi   pubblici,   nonche'   altri    compiti istituzionali in precedenza  svolti  dalle  maestranze  comunali.  Le stesse  maestranze  sono  state  trasferite  nella  dotazione   della societa' in house.      Aspetti  sintomatici  del   suddetto   sviamento   dell'attivita' amministrativa  e  di  un  atteggiamento   funzionale   dell'apparato politico e burocratico agli interessi della locale criminalita'  sono rinvenibili dalla circostanza che, sin  dalla  sua  costituzione,  la societa' in house ha assunto  un  atteggiamento  di  favore  per  una societa' cooperativa il cui statuto e' stato predisposto nel 2006  in qualita' di commercialista dalla  stessa  persona  che,  attualmente, riveste l'incarico di direttore generale del comune  di  Ventimiglia. L'accesso ispettivo ha messo  in  rilievo  che  l'assetto  societario della  menzionata  societa'   cooperativa   appartiene   a   soggetti direttamente riconducibili alla locale famiglia  mafiosa  come  anche evidenziato in una relazione della  Procura  distrettuale  antimafia, nell'ambito della quale sono anche poste in rilievo le frequentazioni del primo cittadino e del  direttore  generale  con  esponenti  della suddetta famiglia.      I primi lavori affidati dalla menzionata societa'  di  proprieta' comunale nell'anno 2008, subito dopo la sua costituzione, sono  stati realizzati proprio dalla cooperativa sociale.  Ulteriore  circostanza che testimonia il particolare atteggiamento di favore riservato dalla societa' in house alla  societa'  cooperativa  e'  che  quest'ultima, benche' sia stata fondata nell'anno 2006, ha  cominciato  ad  operare effettivamente solamente nel 2008 ottenendo,  ciononostante,  il  60% dell'importo  totale  delle  opere  appaltate  in  quell'anno   dalla societa' partecipata dal comune, valori che non sono  sostanzialmente mutati negli anni successivi.      Alcuni dei suddetti affidamenti risultano peraltro effettuati  in violazione della normativa di settore, atteso che avrebbero richiesto il preventivo esperimento di procedure  negoziate,  in  linea  con  i principi di trasparenza e parita' di trattamento.      Risultano   evidenti   in   tali   vicende   gli   elementi    di responsabilita' dell'apparato politico e burocratico, atteso  che  il presidente del consiglio di amministrazione di tale societa',  figura nella quale si concentrano tutti i poteri decisionali, e'  lo  stesso direttore generale del comune, mentre al  sindaco  che,  quale  socio unico e' al centro di tutte  le  decisioni  strategiche,  compete  la nomina  del  presidente,  degli  altri  membri   del   consiglio   di amministrazione  nonche'  l'approvazione  del  bilancio.  La   stessa «commissione  per  l'esercizio  del   controllo   analogo»   prevista dall'art. 24 dello statuto, composta da cinque  consiglieri  comunali con compiti  di  verifica  dell'attivita'  svolta  dal  consiglio  di amministrazione, non ha  di  fatto  esercitato  il  potere-dovere  di controllo alla stessa conferito.      Ulteriori gravi e ripetute illegittimita', che hanno  contribuito alla penetrazione della criminalita' organizzata e al condizionamento dell'attivita'  dell'ente,  sono  emersi   dall'analisi   di   alcune procedure di appalto o concessioni  che  hanno  evidenziato  come  la mancanza  di  un'attivita'  di  vigilanza  e   controllo   da   parte dell'amministrazione  comunale,  in   particolare   nella   fase   di esecuzione delle opere pubbliche, ha di fatto consentito  ad  aziende riconducibili ad ambienti controindicati di svolgere lavori per conto del comune.      Significativa in tal senso e' la complessiva vicenda connessa  al rilascio  della  concessione  e   successiva   convenzione   per   la costruzione e  gestione  del  porto  turistico  di  Ventimiglia,  con annesse strutture commerciali.      La societa' risultata aggiudicataria della realizzazione di  tali opere ha affidato gran parte dei lavori ad un'altra societa'  che,  a sua volta, attesa la mancanza di attestazione SOA (societa' organismi di attestazione), si e' avvalsa  per  l'esecuzione  degli  stessi  di un'altra azienda. Nel tempo, in successione, sono susseguiti numerosi ulteriori sub affidamenti.      Gli accertamenti svolti  dall'organo  ispettivo  hanno  messo  in rilievo che, nonostante il rilevante importo economico  delle  opere, il  comune  di  Ventimiglia  non  ha  provveduto  a  richiedere  alla competente Prefettura, come  disposto  dalla  vigente  normativa,  la prescritta  informazione  antimafia  nei  confronti  della   societa' concessionaria  dei  lavori.   Analoga   procedura   avrebbe   dovuto effettuare quest'ultima in relazione  alla  societa'  alla  quale  ha successivamente affidato l'esecuzione delle opere.      E' stata conseguentemente accertata un'elusione delle  specifiche disposizioni in materia di informazioni antimafia oltreche' un venire meno dell'apparato amministrativo, in linea generale,  ai  doveri  di controllo  nella  fase  di  esecuzione  dei  lavori  appaltati.  Tali circostanze hanno permesso ad aziende,  il  cui  assetto  sociale  e' riconducibile   alla   criminalita'   organizzata,    di    risultare aggiudicatarie o comunque di svolgere, per conto  del  comune,  opere del valore di decine di milioni di euro. Per le  suddette  violazioni risultano deferiti alla Procura  della  Repubblica  di  Sanremo,  per abuso di ufficio, il sindaco, il segretario generale ed il  dirigente del settore tecnico del comune.      Ulteriori elementi sintomatici di  cointeressenze  tra  compagine politica, apparato burocratico e locale criminalita' sono rinvenibili nelle procedure concernenti  l'affidamento  del  servizio  di  igiene urbana che e' stato ininterrottamente svolto dal 2001, sulla base  di una serie di proroghe, da una stessa societa'. Solo  nell'anno  2008, il comune ha bandito una gara per l'affidamento  della  gestione  dei rifiuti urbani alla quale, tenuto  conto  che  la  stessa  e'  andata deserta, e' seguita un'ulteriore gara largamente innovativa  rispetto alla precedente. Atteso che anche in relazione  a  quest'ultima  gara non  sono  state  presentate  offerte,  l'amministrazione  locale  ha indetto  una  procedura  negoziata  approvando  un  nuovo  capitolato lavori, all'esito della quale l'appalto e' stato assegnato  a  quella stessa societa' che ha gestito tale servizio  a  decorrere  dall'anno 2001.      Le modalita' di tale  affidamento  non  sono  conformi  a  quanto previsto dalla normativa di settore, la  quale  consente  il  ricorso alla procedura negoziata solo a condizione che non  siano  modificate le condizioni previste nella  precedente  procedura  di  gara  andata deserta. Nel caso di specie, invece, e' stato affidato  un  servizio, per un importo molto rilevante, attraverso  una  procedura  negoziata chiaramente illegittima atteso che le  gare  precedentemente  bandite prevedevano capitolati diversi.  

Tale procedimento si e' risolto in favore di una societa' il  cui amministratore, come risulta da informazioni pervenute dalla  Procura distrettuale antimafia, ha rapporti e  cointeressenze  con  esponenti della locale criminalita' organizzata. Ulteriormente significativa e' la circostanza che lo stesso direttore generale, nel corso del  2009, con  determina  peraltro  condivisa   dalla   giunta   comunale,   ha autorizzato la societa' in argomento a subappaltare alcuni  lavori  a quella stessa societa'  cooperativa  citata  in  precedenza,  la  cui proprieta' e' riconducibile alla criminalita' organizzata.      Aspetti emblematici di una serie di cointeressenze  tra  apparato politico, burocratico e criminalita' organizzata sono stati  altresi' rivelati dall'esame della procedura concernente l'aggiudicazione  del servizio gestione dei distributori automatici di bevande  presso  gli uffici del comune. Tale appalto e' stato affidato ad una societa' nei cui confronti  la  Prefettura  aveva  emesso  numerosi  provvedimenti interdittivi antimafia, dei quali gli uffici comunali  avevano  avuto piena contezza.      Il titolare  della  suddetta  societa'  che  intrattiene  stretti legami e frequentazioni con esponenti della locale criminalita'  come evidenziato  dai  contenuti  di   un   provvedimento   dell'autorita' giudiziaria,  risulta  peraltro  imputato   di   tentata   estorsione aggravata per un'analoga vicenda concernente l'aggiudicazione  di  un appalto presso una struttura pubblica.      Le vicende analiticamente esaminate e  dettagliatamente  riferite nella  relazione  del  Prefetto   hanno   rivelato   una   serie   di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Ventimiglia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio  dei principi di buon andamento, imparzialita' e trasparenza.      Ritengo pertanto che ricorrano le condizioni per  l'adozione  del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale  di  Ventimiglia (Imperia) ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267.      In  relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza criminale,  si  rende  necessario  che  la  durata   della   gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.        Roma, 2 febbraio 2012                                    Il Ministro dell'interno: Cancellieri                                    ----                            Al Ministro dell'interno        Comune di Ventimiglia  (Imperia)  -  Relazione  sull'esito  degli accertamenti ispettivi, giusta  delega  in  data  13  luglio  2011  - Verifica  della  sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione   del provvedimento  di  cui  all'art.  143  del  decreto  legislativo   n. 267/2000.      In adesione alla richiesta formulata con lettera  del  24  giugno 2011  e'  stato   autorizzato,   con   provvedimento   del   Ministro dell'interno n. 17102/128/38(3) del 13 luglio 2011,  l'esercizio  dei poteri di cui l'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.  629/1982, convertito dalla legge n.  726/1982,  nei  confronti  del  comune  di Ventimiglia.      Con decreto prefettizio del 22 luglio 2011,  n.  40/2011  O.E.S., conseguente al citato atto di delega, sono stati, pertanto, designati i componenti della prevista commissione di indagine.      L'organo ispettivo e' stato incaricato, in  attuazione  dell'art. 143, comma 4, del TUEL, di svolgere accertamenti mirati a riscontrare l'esistenza di elementi  circa  eventuali  collegamenti  o  forme  di condizionamento, da parte  della  criminalita'  organizzata  di  tipo mafioso  o  similare,  nei  confronti  degli   organi   elettivi   ed amministratori  tali   da   compromettere   il   buon   andamento   o l'imparzialita' dell'ente.      L'incarico, della durata di tre mesi, e' stato poi, prorogato con decreto n. 40/2011 O.E.S. in data 21 ottobre 2011 di ulteriori trenta giorni.      L'attivita'  di  verifica  e'  scaturita,  tra   l'altro,   dagli accertamenti effettuati dalle  Forze  dell'ordine,  dalle  risultanze dell'accesso  effettuato  dal  Gruppo  interforze  presso  il   porto turistico  di  Ventimiglia   e   da   un   esposto   del   presidente dell'Associazione «***», ***, che aveva  evidenziato  elementi  circa possibili  infiltrazioni   e   condizionamenti   della   criminalita' organizzata in quel contesto territoriale.      La commissione, composta dal prefetto dott. ***, dal viceprefetto dott. *** e dal dirigente di 2ª fascia dott.  ***,  nell'espletamento dell'incarico si e' avvalsa della collaborazione del commissario capo della Polizia di Stato dott. ***, del maggiore dei Carabinieri ***  e del tenente colonnello della Guardia di Finanza ***.      Il  citato  organo  ispettivo  si  e'  avvalso,  altresi',  degli elementi informativi forniti dal procuratore  distrettuale  antimafia presso il Tribunale ordinario di  Genova  all'esito  della  richiesta formulata  dalla  scrivente  ex  art.  143,  comma  3,  del   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.      A conclusione dell'attivita' di indagine, e' stata rassegnata  la relazione, che si allega in duplice originale, il cui contenuto viene illustrato attraverso il richiamo alle vicende piu' significative.  1. Elementi su collegamenti diretti o indiretti e condizionamenti  di   tipo mafioso di amministratori e dipendenti.  1.1. Inquadramento socio-economico e  situazione  della  criminalita'   organizzata.      Nella citta' di Ventimiglia, terzo centro abitato della provincia per numero di  abitanti,  la  cui  economia  e'  basata  su  turismo, floricoltura e attivita' commerciali, il flusso migratorio degli anni 1950/1970  ha  fatto  registrare  l'arrivo  di  numerosi   lavoratori provenienti dal sud Italia, in particolare da Calabria e Campania, in ragione delle opportunita' di lavoro ivi presenti.      Tale  flusso  ha   determinato   l'arrivo   anche   di   soggetti appartenenti o collegati ad ambienti della  criminalita'  organizzata che, approfittando della massiccia presenza in loco  di  corregionali dediti ad attivita' legali, hanno trovato il terreno propizio per  la gestione  di  attivita'  illecite  in  contesti  dove  la   pressione investigativa non era elevata come nelle regioni d'origine.      Nelle aree del ponente sono, quindi, giunti anche  personaggi  di spessore criminale rilevante,  affiliati  ad  organizzazioni  (specie 'ndrangheta e camorra) - alcuni dei quali in  soggiorno  obbligato  - interessati a gestire i traffici illeciti nella zona di frontiera.      La criminalita' di origine calabrese  ha  potuto  contare  su  un humus caratterizzato da legami di parentela diretta o acquisita e  su una rete diffusa di solidarieta', che  ha  consentito  di  realizzare forme di infiltrazione nel tessuto economico-sociale.      La 'ndrangheta nel  Ponente  ligure  e'  rimasta,  per  anni,  un fenomeno  non  valutato  adeguatamente,  comunque   non   facile   da analizzare  ed  individuare,  non  essendo  sempre  accompagnato  dai sintomi  tipici  dell'organizzazione  mafiosa  e   non   presentando, all'apparenza,  i  caratteri  ed  i  segni  distintivi  del  fenomeno criminale calabrese.      La struttura criminale operante nel ponente ligure, infatti,  pur avendo  preso  origine  dalla  cosca  madre  operante  in   Calabria, adottandone in toto l'organizzazione, le tradizioni ed i rituali,  si e' differenziata per connotati meno sanguinari e violenti. Nel  corso degli anni, ha  potuto  cosi'  svilupparsi  in  maniera  sotterranea, costruendo una ramificazione basata su complicita', legami  parentali e cointeressenze.      Tale situazione ha  consentito  di  ottenere  vantaggi  sia  come offerta di  posti  di  lavoro,  primo  passo  per  il  controllo  del territorio, sia sotto forma di benefici di  tipo  economico  mediante l'acquisizione di licenze o autorizzazioni per attivita'  di  imprese in vari settori economici, che in breve  tempo  hanno  portato  molti calabresi residenti nel ponente ligure ad arricchirsi e  recitare  un ruolo di primo piano nel  panorama  dell'economia  e  della  politica locale.      In particolare, nel 1947 giunge a  Ventimiglia  ***,  considerato contiguo alla cosca Piromalli. Negli anni successivi viene affiancato da altri personaggi: i fratelli *** e *** (il  primo  deceduto  e  il secondo 77enne) e ***.      I  due  fratelli  sostituiscono  a  poco  a  poco  negli  aspetti operativi il ***, divenendo i reggenti del  «locale»  di  Ventimiglia fino alla situazione attuale che vede il Ponente, sotto la  direzione di ***, come punto di riferimento per  le  paritetiche  articolazioni della 'ndrangheta in Liguria e nel Basso Piemonte.      ***, 70enne nato a Sinopoli (Reggio  Calabria),  arroccato  nella frazione di Ventimiglia Alta, diviene un  elemento  importante  e  di rispetto, anche in virtu' delle sue relazioni  parentali.  Infatti  i suoi  fratelli  ***,  ***   e   ***   sono   affiliati   alla   cosca «Alvaro-Palamara» e la sorella *** e' coniugata con ***.      Il «locale» di  Ventimiglia,  cosi'  come  indicato  anche  nelle relazioni della Direzione nazionale antimafia,  assume  un  ruolo  di primaria importanza con funzioni  di  «controllo»  e  «compensazione» (regolazione  delle  tensioni  interne  e  di  coordinamento)   delle paritetiche articolazioni in Liguria.      Un riferimento a parte deve essere fatto per ***, destinatario di due provvedimenti di sorveglianza speciale (di cui uno  con  confisca di beni), giunto nel Ponente ligure inviato dai clan napoletani (Zaza e Cuomo) per occuparsi del mercato della contraffazione.  Stabilitosi in Ospedaletti, e' ben presto diventato  il  referente  delle  cosche campane sul territorio, soprattutto per  il  traffico  di  droga,  il riciclaggio e le attivita' immobiliari. ***, trasferitosi da  qualche anno in Costa Azzurra per sfuggire ai provvedimenti  di  prevenzione, mantiene stretti  rapporti  con  il  «locale»  della  'ndrangheta  di Ventimiglia con il quale  ha  stretti  vincoli,  soprattutto  con  la famiglia ***. Nei suoi confronti  e'  stata  adottata  la  misura  di prevenzione antimafia del sequestro dei beni.      Sebbene le generazioni si siano succedute e vi siano ormai  figli e nipoti dei  primi  immigrati  nati  in  provincia  di  Imperia,  le famiglie che fanno capo al  «locale»  di  Ventimiglia  mantengono  un legame inscindibile  con  la  potente  cosca  Piromalli  dalla  quale ricevono ordini e direttive.      Le  velleita'  indipendentiste,  peraltro  assai  rare,   vengono difficilmente considerate dai sodali poiche', come avvenuto in  altre realta' territoriali, qualsiasi tentativo di affrancarsi dalla  cosca madre comporterebbe conseguenze gravissime.      A Ventimiglia, fra le presenze attuali di famiglie  calabresi  di rilievo sotto il profilo criminale spicca, come  sopra  riferito,  la figura di ***, ritenuto punto di riferimento per la  locale  malavita calabrese nel ponente ligure.      Il 20 luglio 2011 e' stato arrestato, in esecuzione  a  ordinanza di custodia cautelare in  carcere  ***,  figlio  di  ***,  in  quanto coinvolto l'8 luglio  2011,  nel  centro  cittadino  di  Gioia  Tauro (Reggio Calabria), in una  rissa  nel  corso  della  quale  e'  stato ucciso,  con  un  colpo  di  arma  da  fuoco,  ***,  ritenuto   dagli investigatori di Reggio Calabria organico alla cosca Piromalli.      Relativamente all'attivita' legata all'ampliamento del  porto  di Ventimiglia, come sara'  illustrato  approfonditamente  in  prosieguo (cfr pag. ...), il 23 novembre 2010 sono stati arrestati ***  e  ***, per aver  esploso  colpi  di  fucile  a  scopo  intimidatorio  contro l'autovettura di ***, noto imprenditore locale, che, a  loro  avviso, non aveva rispettato accordi precedentemente assunti. Il ***,  vicino ad ***, e' da ritenersi legato alla famiglia ***.      Il fatto, di particolare gravita', evidenzia la  spregiudicatezza delle cosche e la loro capacita' intimidatoria, tanto che *** non  ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come uno «scherzo».      Per tale episodio *** e *** sono stati condannati,  nel  novembre scorso,  con  sentenza  del  Tribunale  di  Sanremo  a  tre  anni  di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.      La sicurezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi  di  arma da fuoco in luogo pubblico, con il rischio di essere notati da  altre persone,  tipica  di  contesti  ad  alta  incidenza   criminale,   e' sintomatica  di  una  valenza  intimidatoria  scaturente  da  vincoli associativi.      Sempre nel medesimo comprensorio, si e' evidenziata  la  famiglia ***, legata da vincoli di parentela con quella dei ***, stanziali  in Diano Marina;  entrambe  le  famiglie  sono  originarie  di  Seminara (Reggio Calabria).      I componenti della famiglia ***, tutti gravati da precedenti  per stupefacenti ed armi, titolari dell'omonima ditta edile con  sede  in Ventimiglia, hanno contatti con esponenti della 'ndrangheta; cio'  e' comprovato anche dall'arresto di  ***  avvenuto  il  1°  giugno  2007 poiche' aveva fornito ospitalita'  al  latitante  ***,  esponente  di spicco della cosca «Santaiti»,  colpito  da  ordine  di  carcerazione emesso  dalla  Procura  della  Repubblica  di  Reggio  Calabria   per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per tale episodio il *** e' stato condannato dal Tribunale di Sanremo, con rito  direttissimo, ad otto mesi di reclusione per favoreggiamento personale.      Il 29  maggio  2009  e'  stata  eseguita  ordinanza  di  custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Sanremo a carico di ***, *** e il  figlio  ***,  questi  ultimi  titolari  di un'armeria sita in Sanremo, ***, ritenuti  responsabili  di  traffico d'armi  con  la  Francia.  Nel  corso  delle  indagini   sono   state sequestrate alcune armi nella disponibilita' della famiglia ***.      Nel  giugno  2010  e'  stata  data  esecuzione  all'ordinanza  di custodia cautelare in carcere emessa  dal  Tribunale  di  Sanremo  su richiesta di  quella  Procura  della  Repubblica,  a  conclusione  di un'attivita' investigativa per i reati  di  estorsione,  sfruttamento della prostituzione, minaccia a P.U. e ad un corpo politico, a carico di ***, ***, e ***, *** (suocero di ***) ed altri  soggetti,  a  loro volta ritenuti legati a vario titolo alla  cosca  «Santaiti-Gioffre'» di Seminara.      Il relativo processo si e' concluso il 24 novembre scorso  presso il  Tribunale  di  Sanremo,  con  l'assoluzione  in  relazione   alla contestazione relativa  alla  violazione  dell'art.  338  del  Codice penale (violenza o minaccia ad un corpo  politico,  amministrativo  o giudiziario) mentre sono state irrogate  sei  condanne  per  minacce, favoreggiamento  della  prostituzione  e  tentata   estorsione,   per complessivi anni tredici e mesi sei di reclusione, nei confronti  del ***, *** e *** nonche' nei confronti di *** e ***.      Per quanto attiene al  profilo  criminale  dei  componenti  della famiglia ***, si evidenzia che il Tribunale di Imperia, a seguito  di proposta formulata dalla Direzione distrettuale antimafia  di  Genova ex art. 2-bis della legge n. 575/1965, in relazione agli articoli 3 e 5,  comma  5,  n.  1  e  n.  2,  legge  n.  1423/1956,  ha   disposto l'applicazione del sequestro preventivo dei beni della famiglia  ***, per un ammontare complessivo stimato in  circa  9  milioni  di  euro, costituiti da diciotto terreni, nove fabbricati, undici  autovetture, due motoveicoli, undici autocarri, quattro partecipazioni  societarie ed un esercizio pubblico.      Inoltre,  il  Comando  provinciale  Carabinieri  di  Imperia   ha avanzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo proposta  di  applicazione  della   misura   di   prevenzione   della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nei confronti di ***, poiche' ritenuto legato alla cosca  Santaiti  della  'ndrangheta calabrese,  gravato  da  precedenti  per  traffico  di  stupefacenti, detenzione di armi ed esplosivi e favoreggiamento nei confronti di un latitante  colpito  da  ordine  di  carcerazione  per  il  reato   di associazione per delinquere di stampo mafioso.      Nell'ambito di una vasta operazione che  il  27  giugno  2011  ha coinvolto  le  province  di  Genova  e  La   Spezia,   la   Direzione distrettuale antimafia di Genova  ha  emesso  ordinanza  di  custodia cautelare in carcere a carico di *** , *** ,  suocero  di  ***,  ***, suocero  di  ***,  ***,  ritenuti  responsabili  di  associazione   a delinquere di stampo  mafioso  denominata  'ndrangheta  operante  sul territorio della Liguria, collegata con  le  strutture  organizzative della medesima compagine  insediate  in  Calabria,  e  costituite  in articolazioni territoriali denominate «locali» insediate  in  Genova, Ventimiglia, Sarzana,e Lavagna.      Tra gli indagati figurano *** e *** e ***,  ex  vice  sindaco  di Ventimiglia. L'attivita' d'indagine ha avuto origine nel  2009  e  fa seguito agli arresti avvenuti a Genova del capo locale *** unitamente a *** e ***, ritenuti responsabili di associazione  a  delinquere  di stampo mafioso.      In particolare *** e i *** risultano indagati «con  il  ruolo  di capi  ed  organizzatori,  dirigendo  ed  organizzando  il  sodalizio, assumendo le decisioni piu' rilevanti, impartendo le  disposizioni  e comminando le sanzioni agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni  dell'associazione,  dirimendo  contrasti  interni   ed esterni al sodalizio. In particolare quali elementi di  vertice  sono legittimati a partecipare al summit della  Camera  di  controllo  nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali  e alla costituzione di nuovi assetti».      *** e la figlia *** sono rimasti coinvolti  nell'ambito  di  tali indagini per i loro legami con capi ed affiliati alla 'ndrangheta dai quali avrebbero ottenuto anche appoggi elettorali.      Altro  personaggio  di   spicco   recentemente   trasferitosi   a Ventimiglia e' ***, attualmente in stato di detenzione.  Pregiudicato per armi, estorsione, stupefacenti, associazione a delinquere di tipo mafioso ed altro, gia'  sottoposto  agli  obblighi  della  misura  di prevenzione della sorveglianza speciale della  P.S.  con  obbligo  di soggiorno nel comune di Ventimiglia.      *** e *** sono fratelli dei piu' noti ***,  attualmente  detenuto presso la Casa circondariale di Ascoli Piceno, e ***, detenuto presso la Casa circondariale di Secondigliano (Napoli) e che,  da  attivita' investigativa,   e'   ritenuto   capo   indiscusso   del    sodalizio «Asciutto-Alampi-Neri-Grimaldi-Sorrenti»,  contrapposto  al  cartello mafioso della famiglie «Avignone-Zagari-Viola-Fazzalari».      I *** sono figli di ***, ucciso in un agguato di  stampo  mafioso il 30 giugno 1990.      Il 10 settembre 2010, in Sanremo, e' stato tratto in arresto ***, poiche' trovato in possesso di un ingente quantitativo di  cocaina  e di hashish. Il  predetto,  domiciliato  a  Ventimiglia,  che  risulta affiliato alla cosca «Giglio» di Strongoli, era stato gia'  arrestato in Germania per detenzione di sostanze stupefacenti.      Nell'area di Ventimiglia gravitano anche  ***,  pregiudicato  per associazione a delinquere di stampo mafioso,  reati  concernenti  gli stupefacenti,  armi  ed  altro,  in   stretto   contatto   con   ***, pregiudicato per omicidio, tentato omicidio, armi  rapina  ed  altro. *** risulta convivente con la cittadina colombiana ***.  Quest'ultima e' stata arrestata il 29 ottobre 2010 poiche' colpita da  mandato  di arresto europeo emesso dalla Francia per traffico di stupefacenti del tipo cocaina, trasportata a bordo dell'autovettura condotta  dal  *** dalla Spagna alla Francia verso l'Italia. Lo stesso  e'  ritenuto  in contatto con soggetti affiliati alla cosca mafiosa  «Milone-Gullotti» operante nell'interland di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).      Anche ***, che opera nel settore edilizio, e' dedito al  traffico di stupefacenti e risulta in contatto  con  pregiudicati  di  elevato spessore criminale.      Nel gennaio scorso sono, inoltre, stati tratti in arresto ***  ed ***, ritenuti legati al locale di  'ndrangheta,  perche'  trovati  in possesso di una pistola clandestina. Le indagini hanno fatto emergere l'intenzione dei medesimi tuttora in stato di detenzione, di condurre azioni violente nei confronti di militari dell'Arma dei  Carabinieri, in risposta alle numerose inchieste che colpivano gli interessi delle cosche.      La presenza «stanziale» nel ponente ligure di  numerosi  soggetti legati alla criminalita' organizzata,  che  perseguono  finalita'  ed agiscono con metodi tipici delle associazioni  di  tipo  mafioso,  ha trovato conferma in numerosi riscontri  di  carattere  investigativo. Tali soggetti  si  avvalgono  di  un  apparato  composto  di  persone inserite nel tessuto sociale e in grado, tra l'altro, di riferire  le informazioni  acquisite  ai  vertici  decisionali.  Questo  tipo   di comportamento  e  di  controllo  ambientale  e'  stato  rilevato  dai militari dell'Arma dei Carabinieri che  hanno,  tra  l'altro,  notato pregiudicati  calabresi,  intenti  ad  osservare  il   lavoro   della Commissione di indagine, con atteggiamenti e finalita'  tipici  degli ambienti malavitosi della regione di origine.      Si sottolinea, infine, che  nel  ponente  ligure  il  radicamento della 'ndrangheta, per scelta strategica, e' avvenuto  con  modalita' tali da evitare l'attenzione delle Forze di polizia.      I fatti di sangue ascrivibili alla criminalita' organizzata  sono numericamente limitati in quanto le cosche preferiscono  ricorrere  a forme meno visibili di intervento e alla commissione di  reati  mezzo quali l'usura e le estorsioni, soprattutto in danno  di  conterranei, gli incendi, le minacce a mano armata.      Il processo di ristrutturazione dei gruppi  calabresi  -  secondo quanto emerge dalle relazioni della Direzione nazionale  antimafia  - corrisponde ad una coerente espansione della  dimensione  affaristica risultando da molteplici fonti  investigative  la  loro  presenza  in attivita' economiche legali controllate attraverso una fitta rete  di partecipazioni  societarie.  La  crescente   dimensione   affaristica contribuisce  anche   a   spiegare   l'attivo   interesse   di   tali articolazioni ad individuare in  ambito  locale  specifici  referenti amministrativi e politici.  1.2.  Collegamenti  diretti  e   indiretti   o   condizionamento   di   amministratori e dipendenti.  2.a) Amministratori.      L'amministrazione comunale di Ventimiglia, in carica  dal  maggio 2007, e' composta una coalizione di centro destra.      Come emerge dalla relazione della Commissione di indagine  -  che si e' soffermata sull'analisi dei componenti degli organi di  governo delle ultime tre consiliature -  viene  in  evidenza  la  sostanziale continuita'  delle  amministrazioni  succedutesi,  soprattutto  negli ultimi due mandati elettorali.      Il sindaco ***, nato il *** a ***.      Il  sindaco,  ***,  gia'  componente  del  precedente   consiglio comunale, nonche' vicesindaco nella  consiliatura  ancora  precedente che aveva avuto  inizio  nel  giugno  1998,  ha  riportato  un  largo consenso elettorale.      A partire dal  novembre  2009,  con  la  revoca  degli  incarichi affidati a *** e a ***, rispettivamente vice  sindaco  ed  assessore, mai surrogati, si e'  realizzata  in  capo  al  primo  cittadino  una notevole  concentrazione  di  poteri  in  quanto  il  medesimo,  alle attribuzioni originarie, ha cumulato molte delle funzioni strategiche svolte dal comune assumendo, in particolare, le deleghe relative alle materie dei lavori pubblici, patrimonio, demanio, grandi opere, porto turistico, commercio, polizia amministrativa, personale e  protezione civile.      Il ***, che allo stato risulta  scevro  da  condanne  penali,  e' stato tuttavia oggetto di diverse segnalazioni ed esposti.      Nell'imminenza  delle  consultazioni   elettorali,   l'Arma   dei Carabinieri acquisi' da fonti confidenziali notizie in ordine  ad  un incontro del candidato con il pregiudicato ***  (cfr.  pag.  ...)  al fine di assicurarsi il consenso elettorale  della  nutrita  comunita' calabrese della zona. All'incontro avrebbero preso parte anche  altri pregiudicati.      Il  dato  informativo,  originariamente  considerato  di   scarsa rilevanza in quanto privo  di  ulteriori  riscontri,  ha  assunto  un significato molto piu' pregnante alla luce degli elementi forniti  in data 4 ottobre 2011 ...      ... Omissis ...      Il vice sindaco ***, nato il *** a Taurianova (Reggio Calabria).      In data 4  febbraio  2011,  ***,  gia'  vice  sindaco,  e'  stato denunciato per associazione di tipo  mafioso  ex  art.  416-bis  c.p. nell'ambito dell'operazione «Maglio 3» condotta dal  Ros  Carabinieri di Genova nei confronti di una organizzazione  criminale  di  matrice 'ndranghetista  operante  nel  capoluogo  ligure   che   ha   portato all'individuazione di  analoghe  strutture  su  tutto  il  territorio ligure tra loro consorziate e costituenti la «camera di controllo».      Il padre, ***, era stato tratto in arresto nel dicembre  1991  in quanto doveva scontare la pena dell'ergastolo per omicidio  per  aver ucciso, nel corso di un conflitto a fuoco in ***, il carabiniere  *** e ferito ***.      Il 24 giugno scorso la D.D.A. di Genova ha, inoltre, disposto una perquisizione a carico del ***. All'esito delle indagini  la  Procura della Repubblica di Genova ha emesso  nei  confronti  degli  indagati venti avvisi di  garanzia  in  ordine  al  reato  di  associazione  a delinquere di tipo mafioso e dodici ordinanze di  custodia  cautelare in carcere. L'episodio e' stato gia' oggetto di esame nello specifico paragrafo dedicato alla situazione ambientale  di  Ventimiglia  (cfr. pag. ...).      Il  nome  di  ***  risulta  piu'  volte  indicato  nell'ordinanza relativa all'operazione «Il crimine», anch'essa svolta nel  capoluogo ligure, che, tra l'altro, ha condotto  in  carcere  ***  e  ***,  con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.      In  tale  contesto  ***  viene  citato   sia   in   qualita'   di 'ndranghetista di riferimento della zona, sia perche', con l'appoggio della 'ndrangheta, ha  tentato  di  fare  eleggere  ***  alle  ultime elezioni regionali.      Nell'ordinanza emerge anche la figura di *** che ha osteggiato la candidatura della figlia di *** per un vecchio rancore, in quanto nel corso di una riunione di 'ndrangheta solo il *** non avrebbe votato a favore di una nomina da conferire a *** (cfr. pag. ...).      A ***, come a ***, viene riconosciuto il ruolo  di  partecipi  ex art. 416-bis, capo I, III e IV  c.p.  con  il  quale  intervengono  a summit e incontri di 'ndrangheta, si mettono a completa  disposizione degli interessi del «locale» cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso,  curando  i  rapporti  con  le altre articolazioni dell'associazione e mantenendo i rapporti con  la famiglia *** di Reggio Calabria.      *** e' cessato dall'incarico di vice sindaco il 23 novembre  2009 a seguito della revoca, da parte del sindaco ***, di tale incarico  e di quello di assessore.      Ancora prima di tale decisione,  il  sindaco  aveva  svuotato  di contenuti la delega attribuita a *** - che pure rappresentava uno dei suoi  grandi  sostenitori  essendo  risultato  il   secondo   tra   i consiglieri eletti e al  quale  erano  stati  affidati  incarichi  di particolare rilievo - attraverso la costituzione della ***,  avviando un percorso di  progressivo  esautoramento  del  ***  dalle  funzioni svolte sino alla definitiva estromissione dalla giunta.      La Commissione si e', inoltre, soffermata sulle frequentazioni  e sulle segnalazioni di polizia  relative  ad  altri  componenti  della giunta e del consiglio comunale quali ***, cessato  dalle  carica  di assessore nel novembre 2009, *** e ***.  2.b) La struttura burocratica dell'ente.  Il direttore generale.      Il sindaco ***, non appena insediatosi,  innova  l'organizzazione burocratica del comune nominando con decreto n. 1 in data  28  giugno 2007  il  direttore  generale  -  incarico  non  obbligatorio  e  mai utilizzato in passato tranne in un breve periodo in cui  la  funzione fu affidata al segretario generale  dell'ente  -  nella  persona  del dott. ***, in virtu' di un rapporto fiduciario risalente nel tempo.      Il  dott.  ***  ha,  infatti,  svolto  un  ruolo  di  supporto  e collaborazione con il *** sin dalla consiliatura 1994/1998,  seguendo personalmente anche le successive campagne  elettorali  del  politico ventimigliese.      Si tratta di un provvedimento di grande rilievo se  si  considera che a tale figura, preposta alla direzione  complessiva  del  comune, rispondono i responsabili dei vari settori dell'ente.  L'esame  delle attribuzioni proprie del  direttore  generale  ne  evidenzia  l'ampio potere  decisionale  nell'ambito  della  struttura  comunale   e   il carattere strettamente fiduciario.      Il 10 luglio 2008 la giunta comunale approva,  con  deliberazione n. 98, il nuovo regolamento sull'organizzazione degli  uffici  e  dei servizi;  la  struttura   comunale   viene   articolata   in   cinque ripartizioni di livello dirigenziale e  in  due  macro  strutture  di coordinamento.      Al dott. *** viene affidata, con decreto sindacale n. 23  del  30 dicembre 2009, anche la direzione dell'area generale ed operativa cui fanno capo le funzioni di programmazione generale e attuazione  delle linee programmatiche, nonche' le attivita'  connesse  alle  procedure concertative, ai finanziamenti, espropri  e  subappalti,  all'ufficio legale e ai procedimenti disciplinari. Lo stesso, tra  gli  ulteriori molteplici incarichi, viene nominato presidente del C.d.A. della ***, societa' in house providing.      La  costituzione  di  tale  societa'  rappresenta   l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto vengono scorporate  dalla ripartizione tecnica  le  attivita'  concernenti  la  gestione  e  la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale con il conseguente trasferimento delle maestranze comunali e  di  unita'  di personale tecnico.      Dalla lettura della relazione della Commissione di indagine (cfr. pag.  75  e  segg.)  appare  evidente  come   il   ***   sia   andato progressivamente ad accumulare incarichi sino ad assumere il ruolo di vero e proprio dominus nella gestione del  comune  di  Ventimiglia  e delle societa' partecipate (1) .      Le vicende collegate all'attivita' politica ed amministrativa del dott. *** sono caratterizzate da alcuni episodi emblematici  sia  per le tipologie di frequentazioni sia per il clima intimidatorio da  cui sono connotati.      Il 27 maggio 2006 ha denunciato il ritrovamento, nella buca delle lettere  del  cognato,  ***,  di  una  missiva  minatoria  nei   suoi confronti. Successivamente si e' appreso del rinvenimento di un'altra busta indirizzata al direttore generale contenente le seguenti  frasi minatorie: «caro dott. *** ... ti  diamo  un  consiglio  -  perdi  le elezioni perche' se vinci ti spezziamo le gambe - abbi  fede  -  fam. ***». Lo stesso ***, in occasione della denuncia, ha  affermato  «non ho alcun motivo di dubitare della famiglia *** di  ***,  parenti  del ***, candidato anch'egli alle prossime elezione comunali ...».      Va rilevato che il *** non e' risultato  eletto  alla  carica  di sindaco nelle elezioni 2006 presso  il  comune  di  ***,  risultando, invece, eletto come consigliere di minoranza, mentre il *** e'  stato nominato vicesindaco. Inoltre, nel corso del mese di settembre  2007, il *** e' subentrato al *** alla presidenza della ***.      Da fonti investigative emerge che ***,  padre  di  ***:  «risulta immune da precedenti e  pendenze  penali.  Anch'egli  viene  indicato dall'opinione    pubblica    quale    "rappresentante",    in    seno all'amministrazione comunale, di personaggi di spicco  della  realta' di *** quali il citato *** e tale ***, coniugato,  pensionato,  altro uomo considerato di "rispetto" dagli oltre 4000  calabresi  residente in ***.».      Il 3 marzo 2009 il *** ha sporto formale denuncia  contro  ignoti in  relazione  all'esplosione  di  sette  colpi   d'arma   da   fuoco all'indirizzo dell'autovettura in suo possesso, intestata alla  ditta «***».      Sulla vicenda dei colpi d'arma  da  fuoco  il  ***,  sentito  dai Carabinieri di Bordighera nell'estate 2010, in relazione ai  rapporti avuti con *** (detto «killerino») e ***, precisava: «li  conosco,  so chi sono e non posso certo non salutarli».      ... Omissis ...      Tra gli incarichi svolti da *** viene in evidenza anche quello di presidente del collegio sindacale della ***, in stato  di  fallimento dal  ***.  Dagli  elementi  forniti  dalla  Commissione  di  indagine emergono interessenze nella citata  societa'  da  parte  di  soggetti della malavita organizzata; al 23 settembre 1996 risultava,  infatti, amministratore unico ***, gravato da numerosi  precedenti,  penali  e sul cui spessore criminale ci si e' gia' soffermati.  ***, dipendente comunale      Tra i dipendenti del comune di  Ventimiglia,  la  Commissione  di indagine ha richiamato l'attenzione sulla figura di ***, incensurato, figlio di ***  che  da  fonti  investigative  risulta  contiguo  alla famiglia ***.      In particolare sono state evidenziate  le  controverse  modalita' con cui egli e' stato assunto presso il comune di Ventimiglia  ed  ha ottenuto  l'attuale  incarico  di  responsabile   dell'area   Polizia amministrativa. E' stata, inoltre sottolineata la percezione da parte del personale comunale dell'ascendente che il padre ***,  «conosciuto come mafioso», ha sull'attuale e sulle precedenti amministrazioni.  *** dott. *** e ***, ***      Entrambi risultano deferiti  alla  Procura  della  Repubblica  di Sanremo, unitamente al ***, a  ***  (amministratore  unico  e  legale rappresentante della societa' ***) e a ***  (amministratore  unico  e legale  rappresentante  della   societa'   ***),   poiche'   ritenuti responsabili, in concorso tra loro,  di  abuso  d'ufficio,  per  aver omesso di richiedere alla Prefettura, in violazione  della  normativa vigente, le  informazioni  antimafia  sulla  concessionaria  e  sulle societa' coinvolte, a vario titolo,  nella  realizzazione  del  porto turistico di Ventimiglia.  3. Compromissioni,  interferenze  e  condizionamenti  in   contratti,   appalti, autorizzazioni.      La Commissione ha esaminato  le  principali  attivita'  poste  in essere, a partire da luglio 2007, dagli organi elettivi del comune di Ventimiglia, dalla giunta e dalla  burocrazia  comunale  nel  settore degli appalti pubblici - riferendosi all'amministrazione  attualmente in carica ed in alcuni casi, per ovvi motivi di continuita', anche  a quella   precedente   -   con   particolare   attenzione   a   talune aggiudicazioni, che sono state al centro  delle  cronache  locali  ed oggetto di esposti e rilievi anche alla Corte dei conti.      Come  emerge  in  modo  puntuale  dalla  relazione,   le   scelte amministrative poste in essere risultano in taluni casi non in  linea con le direttive comunitarie e con lo stesso codice dei contratti che ispira i suoi contenuti a criteri  di  trasparenza  e  partecipazione ampia ed estesa, volta a garantire un regime di concorrenza effettiva nella scelta del soggetto cui affidare  la  realizzazione  dell'opera pubblica o di un servizio pubblico.      Invece, il modo di procedere dell'amministrazione, ha evidenziato la volonta' di mantenere rapporti privilegiati con ditte  determinate -  la  vicenda  degli  affidamenti  da  parte  della  ***  alla   *** rappresenta  l'espressione  emblematica  di  tale  modus  operandi  - ponendo in evidenza  l'interesse  dell'amministrazione  in  carica  a ritagliare, in taluni casi, spazi di monopolio  in  favore  di  ditte locali, sottraendole al rischio di una  concorrenzialita'  esterna  e suffragando  l'ipotesi  di  una  attivita'  amministrativa  svolta  a vantaggio di soggetti legati alla criminalita' organizzata.      Da  un  lato  le  infiltrazioni  delle  imprese  riconducibili  o comunque collegate alla criminalita'  organizzata,  dall'altro  l'uso diffuso  e  consolidato  di  rendere  le  prassi   e   le   procedure amministrative funzionali alle esigenze dei  soggetti  contigui  agli ambienti   malavitosi,   hanno   dato   vita    ad    un    intreccio politico-amministrativo-affaristico  che  ha  reso,  in   definitiva, subalterni l'interesse pubblico e  i  principi  della  trasparenza  e correttezza dell'azione amministrativa.      Nell'ambito delle attivita' di verifica svolte dalla  Commissione di indagine, e' emerso, inoltre, che la giunta  comunale  usa  talora «espropriare» la dirigenza delle proprie prerogative,  in  violazione del principio di separazione tra poteri di  indirizzo,  propri  degli organi di governo, e quelli  di  gestione,  spettanti  ai  dirigenti, mediante l'emanazione di «determine» di giunta.      Le «determine di giunta» si configurano quali atti atipici con  i quali l'organo di governo fornisce non indirizzi, come  previsto  dal proprio  ruolo  istituzionale,  bensi'  veri  e  propri   ordini   ai dirigenti, senza assumersi responsabilita' dirette, che rimangono  in capo agli organi  burocratici  che  formalmente  adottano  l'atto  di gestione.      Tale prassi, oggetto di rilievi tra l'altro all'esame della Corte dei conti, e' stata confermata dall'attuale segretario  generale  del comune con  attestazione  agli  atti  dalla  quale  emerge  che  tali determinazioni  non  sono  mai  state   pubblicate   trattandosi   di indicazioni ad uso interno della macrostruttura comunale.      Significativo,  a  tate  proposito,   e'   il   contenuto   della determinazione dirigenziale n. 46 del  4  aprile  2008  adottata  dal dirigente della terza ripartizione, recante «approvazione  preventivo e relativo impegno di spesa per lavori di  manutenzione  esterna  del mercato coperto». Tale provvedimento  dirigenziale,  benche'  non  ne indichi gli estremi, si riferisce alla determina di giunta n.  3  del 13 marzo 2008, dalla quale risulta che «la  giunta,  preso  atto  del progetto di riqualificazione del mercato coperto, come  da  elaborati grafici proposti dal sindaco, da' incarico al direttore  generale  ed al dirigente della terza ripartizione di affidare in via diretta,  ai sensi della legge n. 381/1991, i lavori ad una  cooperativa,  per  un importo complessivo che non potra' superare i 42.000 euro».      Appare dunque chiaro che la proposta del progetto non  proveniva, come normalmente avviene trattandosi di attivita'  di  gestione,  dai dirigenti ma dal  sindaco  il  quale,  come  peraltro  attestato  dal segretario generale (cfr. pag. 41 della relazione  della  Commissione di indagine) deteneva una serie di tavole e preventivi consegnati  da ***, amministratore delegato della ***  e  che  si  trattava  di  una direttiva  o,  piu'  precisamente,  di  ordine  illegittimo,  poiche' impartito in violazione delle norme che prescrivono, per i servizi di importo  superiore  a  € 20.000,00,  il  ricorso  ad  una   procedura negoziata con confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.      ... Omissis ...      La disamina dei settore degli appalti prende avvio dall'attivita' della ***, societa' in house a totale capitale  pubblico,  costituita con delibera di consiglio comunale del 10 aprile 2008  -  esautorando l'area tecnica di gran parte delle funzioni sino ad allora affidatele - per la gestione e la manutenzione  del  patrimonio  comunale  e  la erogazione dei servizi pubblici locali.  3.1. La  societa'  partecipata  ***  -  La  gestione  del  patrimonio   comunale e dei servizi pubblici locali.  Presso il comune di Ventimiglia operano tre societa' partecipate.      La Commissione si e' soffermata diffusamente sulla *** che,  come gia' evidenziato, rappresenta l'innovazione organizzativa di maggiore rilievo in quanto con la sua costituzione sono state scorporate dalla ripartizione tecnica - che viene sostanzialmente svuotata  dalle  sue funzioni fondamentali - le attivita' concernenti  la  gestione  e  la manutenzione ordinaria e straordinaria  del  patrimonio  immobiliare, delle infrastrutture, delle reti, degli impianti  e  delle  dotazioni patrimoniali.      Vengono successivamente affidate alla societa' in house ulteriori attivita' quali l'erogazione di servizi pubblici locali  nonche'  gli altri compiti istituzionali in  precedenza  svolti  dalle  maestranze comunali che sono anch'esse trasferite insieme  ad  altre  unita'  di personale tecnico nella dotazione della societa' in house (2) .      La ***  potra'  provvedere  anche  alta  realizzazione  di  nuovi investimenti fino ad un importo totale  di  € 2.000.000,00,  che  non saranno assoggettati a rimborso da parte del comune  e  che  verranno reperiti dalla societa' tramite finanziamenti di terzi.      Il  comune  si  riserva  la  preventiva  approvazione  dei  piani operativi annuale e pluriennale delle attivita', nonche' i poteri  di vigilanza sullo svolgimento delle funzioni  affidate,  da  esercitare anche mediante apposite ispezioni.  Rapporti tra la *** e la ***      Fin dal suo inizio, l'attivita' della *** si intreccia con quella della ***, cooperativa sociale che, benche' fondata  nella  primavera del 2006, comincia effettivamente ad operare solo due anni dopo,  nel marzo 2008, proprio  in  coincidenza  della  costituzione  della  *** (aprile 2008).      E' significativo che proprio il direttore generale del comune  di Ventimiglia e presidente del C.d.A. della ***, abbia predisposto, nel 2006, in qualita' di commercialista, lo statuto della  ***  e  che  i primi lavori affidati dalla societa' partecipata subito dopo  la  sua costituzione siano stati realizzati  proprio  da  quella  cooperativa sociale.      Dalla disamina degli atti la  Commissione  delinea  un  sviamento dell'attivita' della *** e, quindi, del  comune  di  Ventimiglia,  in relazione ad alcuni affidamenti di lavori  effettuati  in  violazione delle norme che disciplinano il relativo  procedimento  e  che  hanno favorito un soggetto collegato con la criminalita' organizzata.      Cio' e' quanto e' avvenuto in relazione all'affidamento alla ***, il 12 maggio 2008, dei lavori di rifacimento del marciapiede  di  via Lungo Roja per un budget di spesa di  € 188.214,83,  con  contestuale incarico, lo stesso giorno, in favore della *** per la  realizzazione di una parte dei lavori (per un preventivo di 65.000 euro piu'  IVA), in violazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267, nonche' dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006.      Analogamente, l'art. 56 del regolamento  per  la  disciplina  dei contratti del comune di Ventimiglia  stabilisce  che,  qualora  venga utilizzata la «forma di  esecuzione  dei  lavori  mediante  cottimo», «quando l'importo dei lavori e' pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avviene, nel rispetto  dei  principi  di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento, previa  consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono  in  tale  numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui al comma precedente».      Appare  dunque  chiaro  che,  non   essendo   stati   previamente consultati almeno cinque operatori  economici,  in  violazione  delle norme sopra citate, e' stato eluso ogni confronto concorrenziale.      Analoga illegittimita' e' emersa in occasione del rifacimento dei marciapiedi in corso Genova, tratto via Chiappori - via Nervia, i cui lavori sono stati affidati direttamente alla ***, per un  importo  di 98.146 euro, senza fare ricorso alla procedura negoziata prevista per lavori di importo superiore a 40.000 euro.      Sintomatica dell'atteggiamento di particolare favor assunto dalla *** nei confronti della *** e' altresi' la circostanza che nel  corso del 2008 le sono stati affidati lavori per oltre 250.000 euro, pari a circa il 60 per cento dell'importo totale delle  opere  appaltate  in quell'anno.      Il trend favorevole alla *** non risulta  mutato,  quantomeno  in valori assoluti, negli anni 2009, 2010 e 2011, tenuto conto  che  per il 2011 il dato e' riferito ai primi sette mesi.      La  lettura  di  tali  dati  conferma  quanto,  fin   dalla   sua costituzione,  la  ***  abbia  assunto  un  comportamento  di   favor immotivato nei confronti di una societa' di  cui  era  nota,  se  non altro,  la  vicinanza  di  interessi  con   ambienti   della   locale criminalita' organizzata.      Sotto il profilo delle responsabilita' decisionali appare  chiara la concentrazione di poteri nella persona di ***, piu' volte indicato pubblicamente dal sindaco quale «creatore» di ***.      Al predetto direttore generale del comune nonche' presidente  del consiglio di amministrazione della ***, il C.d.A. di quest'ultima  ha deliberato di attribuire tutti  i  poteri  di  amministrazione  della societa' ad eccezione di quelli espressamente indicati.      Tale delibera ha conferito al presidente del C.d.A. il potere  di decidere in autonomia a quale ditta  affidare  i  lavori  di  importo inferiore ai 40.000  euro,  ovvero  quelli  -  che  rappresentano  la maggior parte delle opere - ove e'  attuabile  il  massimo  grado  di discrezionalita', essendo previsto l'affidamento diretto, al di fuori di ogni procedura concorrenziale.      Se, dunque appare indubbio che il dott. *** possa considerarsi il piu' diretto responsabile nell'aver favorito  gli  interessi  ***,  e quindi della criminalita' organizzata, si  ritiene  tuttavia  che  da tale responsabilita' non  risultino  immuni  nemmeno  gli  organi  di governo dell'ente.      Cio' vale sicuramente  per  il  sindaco  perche',  quale  vertice dell'amministrazione comunale e socio unico  della  ***,  condivideva certamente con il presidente  del  C.d.A.  tutte  le  decisioni  piu' importanti della societa'.      La stessa formulazione dello statuto  sociale  e'  stata  infatti concepita  per  porre  il  sindaco  al  centro  di  tutte  le  scelte strategiche. L'art.  11  prevede,  tra  le  altre,  quali  competenze esclusive dell'assemblea dei soci (il sindaco - socio  unico),  oltre all'approvazione del bilancio di esercizio e  la  destinazione  degli utili, la nomina del presidente  e  degli  altri  membri  del  C.d.A. All'assemblea spettano la nomina e la revoca del collegio sindacale.      Sul  punto  si  sottolinea,  peraltro,  che  due  componenti  del collegio sindacale (*** e ***) sono soci dello  studio  professionale del ***. Si configura in tal modo un chiaro conflitto  di  interessi, atteso che i predetti sindaci sono chiamati a valutare l'operato  del loro socio, e la circostanza  appare  di  dubbia  compatibilita'  con l'art. 236 del testo unico n. 267/2000.      Lo statuto prevede, all'art. 24, anche un'altra,  piu'  rilevante forma di controllo sull'attivita'  degli  amministratori,  attraverso l'istituzione di una «commissione», composta  da  cinque  consiglieri comunali, per la verifica periodica dell'attivita' del  C.d.A.  delle scelte poste in essere sulla base agli indirizzi formulati dal comune in sede di relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione e altri  atti  di  indirizzo  programmatorio  del  consiglio comunale con l'incarico di riferire alla giunta,  per  la  successiva approvazione in consiglio comunale.      Una siffatta forma penetrante di controllo, tipica delle societa' in house providing, configura l'esistenza di un  «controllo  analogo» che rende tale tipo di societa' ente strumentale del comune,  con  il quale si configura un rapporto interorganico, cioe' analogo a  quello gerarchico che si instaura tra amministrazione comunale ed uffici.      La  circostanza  che  il  consiglio  comunale  abbia   di   fatto rinunciato al suo potere-dovere di indirizzo e  di  controllo,  rende l'organo collegiale corresponsabile dell'operato degli amministratori della societa'.      La Commissione svolge ulteriori  interessanti  riflessioni  sulle finalita' per le quali la *** e' stata costituita e sulle prassi e le modalita' operative.      ... Omissis ...      Un altro amministratore della ***, ***, gia'  presidente  e  vice presidente della cooperativa, e'  fratello  di  ***,  affiliato  alla criminalita' organizzata. Lo stesso, in data 25 ottobre  2008,  venne identificato nel corso di un'operazione delle Forze  dell'ordine  che interruppe  un  incontro  della  'ndrangheta  nei   pressi   di   uno stabilimento balneare nella  vicina  ***,  al  quale  erano  presenti diversi elementi della criminalita'  organizzata  locale:  ***,  ***, ***, ***, *** e ***. Sul punto viene evidenziato il valore  altamente indiziante  della  affiliazione  la  partecipazione  a  riunioni   di 'ndrangheta atteso il carattere chiuso di tale associazione.      ... Omissis ...  3.2. Il porto turistico.      Negli anni 1990/91 furono presentate alla Capitaneria di porto di Imperia, ai sensi del regolamento  di  esecuzione  del  Codice  della navigazione, alcune istanze per il rilascio  di  una  concessione  da esercitare in aree demaniali marittime (3) .      Solo il 4 dicembre 2009, il  comune  di  Ventimiglia,  subentrato nella gestione di tali rapporti, convocava la Conferenza  di  servizi in sede deliberante ex art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1997 che approvava il  progetto  definitivo  presentato  dalla ***.      Il  successivo  12  febbraio  2010  il   comune   rilasciava   la concessione demaniale marittima n. 4678 in favore della societa' ***, rappresentata dall'amministratore unico ***, procedendo alla  formale consegna di mq 131.325,90 di un'area del pubblico  demanio  marittimo «per la costruzione e gestione, per un totale di anni 85  (di  cui  5 per la sola costruzione), di un porto turistico con annesse strutture commerciali, ludico-sportive e servizi vari» (4) .      La successiva convenzione attuativa,  sottoscritta  il  16  marzo 2010, disciplinava la realizzazione da parte  della  societa'  ***  - soggetto attuatore - del nuovo  porto  turistico  e  delle  opere  di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilita' pedonale  e  carraia per l'allacciamento del porto alla  viabilita'  pubblica,  fognatura, illuminazione, rete idrica,  parcheggio  ...)  considerate  opere  di interesse  generale  ai  fini  della  determinazione  del  contributo edilizio e per lo scomputo dei conseguenti oneri.      Il soggetto attuatore ha poi affidato gran parte  dei  lavori  di realizzazione del porto turistico, per il corrispettivo di 48 milioni di  euro,   alla   societa'   ***.   Quest'ultima,   non   disponendo dell'attestazione  SOA  necessaria  per  l'affidamento   dei   lavori affidatile, il 22 aprile 2010, ha  sottoscritto  con  la  ***  S.p.A. (***), un contratto di avvalimento con il quale  quest'ultima  si  e' resa disponibile ad assumere nei confronti della prima  il  ruolo  di impresa ausiliaria mettendole a disposizione,  per  tutta  la  durata dell'attivita' di costruzione, la citata attestazione SOA.      A cascata si sono succeduti numerosi sub  affidamenti  che  hanno interessato anche il settore del movimento terra e  del  rifornimento di materiale di cava. Tra gli  altri  e'  emerso  anche  un  rapporto commerciale tra *** s.r.l.  e  la  ***  a.r.l.  per  il  servizio  di guardiania (5) .      ... Omissis ...      Il Gruppo  Interforze  istituito  presso  questa  Prefettura,  in occasione di un accesso ispettivo svolto sia presso il cantiere,  sia presso la sede della societa' concessionaria  (***  facente  capo  al gruppo imprenditoriale ***-***), ha evidenziato la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla vigente legislazione antimafia sia  da parte del comune di  Ventimiglia,  in  relazione  al  rilascio  della concessione demaniale, sia  in  relazione  alle  attivita'  poste  in essere dall'affidataria.      E' appena il caso di  evidenziare  che  gli  importi  dei  lavori superano ampiamente la soglia comunitaria e il comune di  Ventimiglia avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio delle  prescritte informazioni antimafia sul conto della societa' concessionaria (6) .      Altrettanto  avrebbe  dovuto  fare  quest'ultima  nei   confronti dell'affidataria ***.  Solo  dopo  l'accesso  del  Gruppo  Interforze effettuato il 3 febbraio 2011 presso i cantieri del costruendo porto, la societa' *** si e' attivata In tal senso (7) .      Quanto sopra evidenziato, ha la  medesima  valenza  anche  per  i successivi sub-appalti, siglati dalla *** con l'A.T.I. *** -  ***  in quanto subcontratti eccedenti l'importo economico di € 154.937,07 (il contratto del 23 aprile 2010 relativo al  trasporto  e  fornitura  di materiale lapideo, per il quale e' stato pattuito un importo pari  ad € 12.100.000,00, eccede anch'esso la soglia comunitaria).      Dalle verifiche effettuate dal GIA sono emersi comportamenti  che hanno  determinato  una  elusione   dell'attivita'   di   prevenzione antimafia che ha accentuato il  rischio  della  presenze  di  imprese controllate o riferibili  alla  criminalita'  organizzata  di  stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti  per decine di milioni di euro, in opere pubbliche.      Assume un valore sintomatico di tali  possibili  interferenze  la comunicazione effettuata dalla *** che ha segnalato  alla  Prefettura che  la  societa'  ***,  incaricata  della  realizzazione  del  porto turistico, ha interrotto i  rapporti  contrattuali  con  due  imprese impegnate nei lavori oggetto dell'accesso (*** e ***) a seguito della diffusione da parte della stampa di notizie su possibili collegamenti di tali imprese con la criminalita' organizzata.      E'  opportuno  precisare,  al  riguardo,  che  al  trasporto  del materiale lapideo gia' partecipava la ditta ***, tra l'altro  con  un volume d'affari di 63.200,00  euro  (I.V.A.  compresa),  regolarmente fatturati per i trasporti effettuati fino a tutto settembre 2010.      Per le violazioni accertate dal G.I.A.  risultano  deferiti  alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), *** (***), *** (amministratore unico e  legale  rappresentante  della societa' ***) e *** (amministratore  unico  e  legale  rappresentante della societa' ***), poiche' ritenuti responsabili, in  concorso  tra loro,  di  abuso  d'ufficio,  per  aver  omesso  di  richiedere  alla Prefettura, in violazione della normativa  vigente,  le  informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle societa'  coinvolte,  a  vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.      Relativamente all'attivita' legata all'ampliamento del  porto  di Ventimiglia, in data 23 novembre 2010 e' stata data esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti  ***  e  *** per porto  abusivo  d'arma  da  fuoco,  violenza  privata  e  tentata estorsione, per le minacce nei confronti del noto imprenditore locale - padre di ***, amministratore unico della societa' ***  -  volte  ad ottenere l'impiego, nel cantiere del porto di Ventimiglia,  di  ditte di movimento terra collegate alla criminalita' organizzata calabrese.      Dalle indagini svolte e', pertanto, emerso che alla realizzazione del porto turistico di Ventimiglia avrebbero dovuto partecipare ditte appositamente provenienti dalla Calabria da impiegare,  nel  mese  di agosto, nell'attivita' di  movimento  terra  connessa  ai  lavori  di sbancamento  per  la  realizzazione  del  porto  di  Ventimiglia.  Ai «mediatori» erano destinati 1,5 euro per ogni tonnellata di materiale movimentato: 370 mila  tonnellate  per  una  cifra  che  si  aggirava intorno ai 555 mila euro.      Il fatto di particolare gravita' - anche per la  spregiudicatezza dimostrata nel condurre un agguato a colpi di arma da fuoco in  luogo pubblico  tipica  di  contesti  ad  alta  incidenza  criminale  -  e' emblematico della capacita' intimidatoria delle cosche locali,  tanto che *** non ha sporto alcuna denuncia qualificando il fatto come  uno «scherzo».      Per tale episodio *** e *** sono stati condannati,  nel  novembre scorso,  con  sentenza  del  Tribunale  di  Sanremo  a  tre  anni  di reclusione per violenza privata e tentata estorsione.      Il *** e' persona vicina  ad  ***  (cfr  pag.  ...)  elemento  di rilievo nello scenario criminale del ponente ligure, e risulta legato alla famiglia *** di cui si e' ampiamente riferito.      In  data  23  novembre  2010,  nel  corso  di  una  perquisizione domiciliare a carico di ***, e' stata rinvenuta una busta  contenente una lettera indirizzata a *** con la quale il ***, con toni a  tratti confidenziali e a tratti intimidatori,  gli  rinfacciava  il  mancato rispetto degli accordi intercorsi.      Dalla lettura del documento emergono in  modo  inequivocabile  la vicinanza e  l'intreccio  di  interessi  tra  l'imprenditore  ***  ed esponenti della criminalita' calabrese.      Emblematica appare l'affermazione del  ***  quando  riferisce  di essere andato a minacciare assessori e consiglieri per «agevolare» le pratiche presso il comune e favorire l'impresa di *** nonche'  quando parla delle promesse intercorse per undici anni tra l'imprenditore  e i calabresi per l'assegnazione di lavori e servizi presso la medesima opera.      In  riferimento  alle  sopra  citate  minacce  nei  confronti  di amministratori, la Commissione di  indagine  riferisce  che  l'allora consigliere del comune di Ventimiglia, ***, gia' consigliere dal 1998 al 2002 e vicesindaco dal 2002 al 2005 (con sindaco *** e  presidente del consiglio comunale ***), in data 26 settembre 2002, fu vittima di un incendio che distrusse il suo negozio di calzature nella citta' di confine. Tale episodio  e'  stato,  peraltro,  rammentato  anche  dal pubblico ministero nel corso del processo a carico di *** e ***.      Sempre  nella  medesima  lettera  a  proposito  delle  minacce  a consiglieri ed amministratori viene riportato il  cognome  «***»  che non trova alcun riscontro tra gli amministratori cittadini allora  in carica, tranne che con l'attuale sindaco *** che all'epoca dei  fatti rivestiva la carica di vice sindaco.      La  commissione  ha  esaminato  ulteriori  procedure  di  appalto (realizzazione rete fognarla Corso Toscanini/Frontiera  -  subappalto relativo all'adeguamento  ed  ampliamento  della  Scuola  materna  di Roverino) cui si rinvia e dalle  quali  emergono  cointeressenze  e/o rapporti da parte dei titolari con soggetti legati alla  criminalita' organizzata locale.  Gestione dei servizi.      Nel settore della  gestione  del  servizi  pubblici  sono  emersi elementi  concreti  e   rilevanti   su   forme   di   condizionamento dell'amministrazione   comunale   da   parte    della    criminalita' organizzata.  3.3. Il servizio di igiene urbana.      La Commissione si e' soffermata con particolare attenzione  sulla procedura relativa all'affidamento del servizio  dell'igiene  urbana, attenzione originata anche dall'atto intimidatorio subito  nel  marzo 2009 dal dott. ***, che aveva denunciato il danneggiamento  da  parte di ignoti della propria autovettura con sette colpi di arma da  fuoco rivolti alla portiera anteriore sinistra (cfr. pag. ...).      Alcuni giorni dopo tale episodio, il  direttore  generale  si  e' recato  dai  Carabinieri  fornendo  dettagliate   indicazioni   sulla procedura concernente la  ***,  sembrando,  in  tal  modo,  porre  in relazione l'atto intimidatorio perpetrato nei suoi confronti  con  la gara d'appalto in corso.      Cio' ha indotto la Commissione ad  esaminare  l'intera  procedura relativa all'affidamento del servizio di igiene urbana,  nell'intento di verificare  se  la  ditta  appaltatrice  sia  stata  indebitamente favorita.      Secondo  quanto  riferito  dal   citato   direttore,   nel   2008 l'Amministrazione aveva deciso di effettuare una verifica al fine  di non concedere piu' proroghe per  appalti  di  servizi  di  una  certa consistenza e di procedere alla indizione di nuove gare  di  appalto. Tra gli appalti considerati vi era quello per il servizio  di  igiene urbana gestito dalla *** sul quale il  dott.  ***  si  e'  soffermato lungamente illustrando gli iter procedurali seguiti.      Dall'esame degli atti la Commissione di indagine ha formulato  le seguenti considerazioni.      Il servizio di igiene urbana e' stato affidato in appalto, previa gara ad evidenza pubblica, alla societa' ***  con  contratto  del  10 febbraio 2000. In data 1° aprile 2001 e' subentrata nel contratto  la ditta ***, con sede in ***, a seguito di acquisto del ramo d'azienda.      Il relativo rapporto contrattuale e' stato  oggetto  di  proroghe (per ben 4 volte) e rinnovi fino alla data del 31 dicembre 2008.      Solo nel dicembre 2008, quindi con colpevole ritardo,  il  comune ha  bandito  una  nuova  gara  con   procedura   aperta   approvando, contestualmente, il capitolato speciale.      Il bando, con scadenza 2 febbraio 2009, prevedeva una durata di 5 anni con un corrispettivo  mensile  di  265.151  euro  e  annuale  di € 3.181.818, tra le varie clausole era previsto che il  personale  in servizio dovesse essere assunto dalla ditta subentrante mantenendo il medesimo stato giuridico ed economico.      Nelle more  dell'espletamento  della  gara  sono  state  concesse proroghe tecniche peraltro  con  incrementi  del  canone  mensile  di dubbia legittimita', in quanto, trattandosi di  proroga  tecnica,  il canone non avrebbe dovuto subire alcuna variazione.      La clausola dell'assorbimento integrale del personale  della  *** da  parte  della  ditta  aggiudicataria,  alle  medesime   condizioni giuridiche   ed   economiche,   ha   verosimilmente   costituito   un disincentivo alla partecipazione alla  gara  che  infatti  e'  andata deserta.      Secondo gli indirizzi gestionali forniti dalla  giunta  comunale, viene indetta una nuova procedura aperta finalizzata  all'affidamento del servizio per 5 anni, dal 1° gennaio 2010  al  31  dicembre  2014, largamente innovativa rispetto alla  precedente,  creando  condizioni sensibilmente  piu'  favorevoli  per  il  nuovo   aggiudicatario   in relazione al personale da impiegare, alla  data  di  immatricolazione degli automezzi e alla introduzione di un lotto con  possibilita'  di offerte in aumento, di dubbia legittimita'.      Tenuto conto che anche la nuova gara d'appalto risulto'  deserta, nel  settembre  2009  il  comune  indisse  una  procedura   negoziata approvando un nuovo capitolato d'appalto e invitando otto ditte.      Il  nuovo  capitolato  contiene  rilevanti  elementi   innovativi rispetto alla precedente gara aperta.      L'esito della procedura negoziata aggiudicata alla  ***  risulta, secondo quanto rappresentato dalla Commissione, molto oneroso per  il comune, se raffrontato all'importo a base di gara. A fronte  di  tale rilevante  esborso  il  livello  dell'offerta  tecnica  appare  molto modesto se si tiene conto che dal verbale di gara  risulta  che  alla proposta tecnica sono attribuiti punti 11,25 su  55  a  disposizione, con 10 elementi di valutazione, su 19, giudicati insufficienti.      La procedura seguita dal comune di Ventimiglia ha consentito alla *** di conseguire ulteriori,  indebiti  benefici  economici  relativi alla cauzione definitiva presentata  per  la  stipula  del  contratto (euro 921.695 invece di euro 184.239) e alla mancata produzione delle polizze  relative  alla   copertura   assicurativa   per   danni   da inquinamento e alla copertura rischio  incendio,  atti  vandalici  ed altri eventi previsti dal contratto.      Ma cio' che viene principalmente  in  rilievo  dalla  dettagliata disamina della Commissione e' che la procedura  negoziata  successiva alla seconda gara andata deserta e' avvenuta sulla base di  un  nuovo capitolato che ha subito ulteriori rilevanti modifiche  (introduzione ecopremio potenzialmente consistente,  con  previsione  del  relativo beneficio economico  esclusivamente  alla  ditta  e  non  al  comune; eliminazione del limite  relativo  alla  prima  immatricolazione  che consente di utilizzare anche mezzi piu' obsoleti; limite  all'offerta in aumento del lotto 2 molto elevato, addirittura  € 700.000,00,  con obbligo per  il  comune  di  attivazione  dei  relativi  servizi  non essenziali per almeno il 70%).      Dette  modifiche  sono  state  definite  «non  rilevanti»   nella determina  a  contrarre  n.  120  del  24  settembre  2009   e   «non sostanziali» nella successiva lettera di invito, in palese  contrasto con l'evidenza.      La procedura seguita, pertanto, non  risulta  conforme  a  quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del decreto legislativo n.  163/2006, che consente la procedura negoziata qualora in esito di una procedura aperta non sia stata presentata nessuna offerta ma solo a  condizione che non siano modificate in modo sostanziale le  condizioni  iniziali del contratto.      Il provvedimento finale risulta pertanto chiaramente illegittimo, in  quanto  si  e'  dato  corso  all'affidamento   di   un   servizio economicamente molto rilevante (oltre e  18.000.000,00)  a  procedura negoziata senza il preventivo esperimento di procedura aperta poiche' quelle precedentemente bandite lo  erano  sulla  base  di  capitolati sostanzialmente diversi.      Va,  inoltre,  rilevato  che  dal  2001  ad  oggi,  la   ***   ha continuativamente gestito un servizio di grande  rilevanza  economica senza mai partecipare ad una procedura aperta e, quindi, ad un  reale confronto concorrenziale.      Accertato quindi che la procedura esaminata rivela uno  sviamento dell'attivita' dell'amministrazione comunale  dal  perseguimento  dei fini istituzionali, appare realistico supporre che  tale  alterazione del procedimento di formazione della volonta' degli  organi  elettivi ed amministrativi possa essere  posta  in  relazione  alle  forme  di condizionamento esercitate sul direttore generale dell'ente.      Al riguardo, si rammenta quanto  gia'  segnalato  a  pag.  15  in relazione all'atteggiamento del direttore generale nei  confronti  di soggetti appartenenti alla 'ndrangheta quali *** (detto «***») e ***, che sono riconosciuti in quanto tali e sono in grado di esercitare un notevole condizionamento tanto che  lo  stesso  ***,  confermando  di fatto la loro autorita' afferma «li conosco, so chi sono e non  posso certo non salutarli».  3.4. L'affidamento in concessione dell'installazione presso  le  sedi   comunali di distributori automatici di bevande. ***.      In data 23 febbraio 2011, il comune  ha  attivato  una  procedura negoziata  per  l'affidamento  in   concessione   del   servizio   di installazione e gestione di distributori automatici di bevande  calde e fredde nonche'  di  prodotti  alimentari  preconfezionati  dolci  e salati presso gli edifici di proprieta' del comune.      L'appalto e' stato successivamente aggiudicato alla ditta ***, la cui offerta e' risultata economicamente la piu' vantaggiosa.      La societa' *** fino all'ottobre 2010 era di proprieta'  di  ***, ex collaboratore di giustizia, il quale ne era anche l'amministratore unico.      Nei confronti della predetta societa' questa Prefettura, in  data 9 settembre 2010, ha emesso una  informativa  antimafia  interdittiva poiche' gli  elementi  forniti  dalle  Forze  dell'ordine  lasciavano emergere indizi tali da far  ritenere  possibile  la  sussistenza  di ingerenze    delle    organizzazioni     criminali     nell'attivita' imprenditoriale.      Nell'ottobre  successivo  l'***,  per  eludere  il  provvedimento interdittivo, ha proceduto ad un rimpasto della compagine  societaria dapprima nominando amministratore unico un dipendente della societa', ***, poi cedendo l'intera quota  societaria  alla  figlia  convivente ***.      All'esito di una nuova  informativa  interdittiva  emessa  il  22 dicembre 2010,  anche  ***  e'  fuoriuscita  dalla  societa'  che  e' transitata nella proprieta' del gia' citato amministratore unico.      Nonostante  tale  ulteriore  rimaneggiamento  societario,  questa Prefettura, nell'aprile scorso, ha emesso una  ulteriore  informativa interdittiva.      La vicenda che ha coinvolto la *** e' stata ampiamente  riportata dalla stampa  locale,  che  ha  in  piu'  occasioni  evidenziato  gli sviluppi delle vicende penali e giudiziarie di ***.      In particolare, in data 13 giugno  2010,  in  esecuzione  di  una ordinanza di  misura  cautelare  emessa  dal  Gip  del  Tribunale  di Sanremo, sono stati tratti in arresto i fratelli ***, *** e  ***,  il suocero di quest'ultimo, ***, ed altri, responsabili  di  vari  reati tra cui  sfruttamento  della  prostituzione  e  minaccia.  Nel  corso dell'attivita' investigativa che ha portato ai citati  arresti,  sono emersi gli stretti legami tra *** e ***.      Inoltre nel gennaio 2010,  in  Imperia,  un  incendio  doloso  ha distrutto otto automezzi e due  container  della  ditta  ***  S.p.A., esercente  l'attivita'  di  installazione  e  gestione  di   macchine distributrici di alimenti e bevande. Le  indagini,  svolte  dall'Arma dei Carabinieri, hanno fatto emergere che nel corso di  un  ulteriore incontro con l'amministratore della  citata  societa',  avvenuto  nel febbraio dello stesso anno,  ***  ha  mostrato,  con  chiari  intenti intimidatori, una copia di un giornale sul  quale  era  riportata  la foto del noto latitante ***,  ritenuto  al  vertice  di  cosa  nostra siciliana indicandolo come suo cognato.      Nell'occasione *** ha proposto un accordo tra la sua  societa'  e la *** in relazione ad un futuro appalto presso la  ***,  proponendo, una  sorta  di  spartizione  degli  interessi  sul  territorio  della provincia  e  chiedendo  di  non  essere  disturbato  a   Sanremo   e Ventimiglia.      Il processo relativo alla vicenda  estorsiva  che  vede  imputato ***, per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art.  7  della legge n. 203/1991 nei confronti della ***, e' tuttora in corso presso il Tribunale di Sanremo.      Inoltre, nel corpo dell'ordinanza  citata  in  premessa,  il  Gip rileva gli «ottimi rapporti» di *** e *** con ***,  ex  collaboratore di  giustizia  a  suo  tempo  sfuggito  ad  un  agguato  di  mafia  e dichiaratamente vicino a ***. In particolare, il *** (cugino di  ***) risulta essersi incontrato con l'*** poche  ore  prima  dell'incendio alla ***,  concorrente  della  ***  nell'appalto  della  ***  per  la concessione del  servizio  di  distribuzione  automatica  di  bevande calde/fredde e prodotti alimentari preconfezionati.      Alla luce degli elementi suesposti, si  ritiene  sintomatica  del grado di  permeabilita'  degli  amministratori  e  dei  dirigenti  la vicenda relativa alla ***, aggiudicataria dell'appalto in  questione, nonostante fosse nota  l'esistenza  di  una  interdittiva  antimafia, peraltro mai revocata, emessa dalla Prefettura di Imperia.      Questo ufficio con lettera del  30  maggio  2011  indirizzata  al comune di Ventimiglia - nel denegare la propria competenza a  fornire informazioni ai sensi dell'art. 5, comma 2, del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - ha informato il  competente  ufficio  licenze del rilascio di una informativa antimafia interdittiva, a  norma  del combinato disposto  degli  articoli  4  del  decreto  legislativo  n. 490/1994  e  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 252/1998, nei confronti citata ***.      Il comune ha, pertanto, avviato, con lettera del 13 giugno  2011, un  procedimento,   finalizzato   alla   risoluzione   del   rapporto contrattuale  sottoscritto  il  23  febbraio  2011,  con  contestuale sospensione dell'esercizio dell'attivita'.      Tale procedimento e' stato, tuttavia, archiviato all'esito  dalla sentenza n. 1120, in data 15 luglio 2011, con la quale il T.A.R.  per la Liguria ha annullato uno dei provvedimenti  interdittivi  adottati dalla Prefettura in relazione alla citata societa'.      Il  provvedimento  adottato  dal   comune   risulta   sicuramente immotivato. Tale sentenza - per la quale  pende  gravame  innanzi  al Consiglio  di  Stato  -  ha,   infatti,   annullato   solo   l'ultimo provvedimento e non i due precedenti. Il T.A.R., in particolare,  non ha contestato l'esistenza di un  pericolo  di  infiltrazione  mafiosa nella ***, derivante dall'originaria presenza nell'assetto societario di ***  e  della  figlia  ***,  bensi'  si  e'  limitato  a  ritenere insufficienti gli  elementi  indiziari  da  cui  presumere  l'attuale ingerenza di *** e della figlia nella conduzione dell'impresa,  anche dopo la loro esclusione dalla compagine societaria.      In merito alla societa' gestita da  ***  si  segnala  che  il  15 dicembre scorso, personale  del  Centro  operativo  di  Genova  della Direzione investigativa antimafia, unitamente  alla  Compagnia  della Guardia di Finanza di Sanremo,  ha  dato  esecuzione  al  decreto  di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso  quel  Tribunale,  nei confronti  della  societa'  ***.  Il  valore  complessivo  dei   beni sottoposti a vincolo reale e' stimato in circa 3 milioni di euro.  Il Tribunale del riesame di Imperia ha confermato  il  provvedimento  di irrogazione delle misure di prevenzione patrimoniale, respingendo  la richiesta di dissequestro formulata dai legali della ***.  Conclusioni.      Le risultanze ispettive sono state oggetto di approfondimento  da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica nella seduta del 19 dicembre 2011, allargato alla partecipazione  del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo. Non sono intervenuti, seppure invitati, il sindaco di Imperia e il  presidente dell'amministrazione provinciale.      I presenti hanno convenuto  che  gli  accertamenti  svolti  dalla Commissione di indagine sulle vicende amministrative dell'ente  hanno fatto  emergere  un  quadro  indiziario  indicativo   del   possibile condizionamento da parte di soggetti collegati alla  criminalita'  di stampo mafioso o similare. Tali elementi sono stati ritenuti concreti e rilevanti in merito  al  condizionamento  proveniente  da  soggetti appartenenti a sodalizi collegati con la 'ndrangheta.      Inoltre  le  criticita'  riscontrate  in   molteplici   procedure amministrative hanno evidenziato come i collegamenti e i tentativi di condizionamento da parte di tali  soggetti  abbiano  determinato  uno sviamento dell'attivita' dell'ente  dai  fini  istituzionali  cui  lo stesso e' preordinato.  In particolare si sottolinea quanto segue.      La giurisprudenza formatasi sull'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, richiede quale  primo  presupposto  per  il  ricorso  ai provvedimenti previsti dalla norma medesima «la accertata  diffusione sul territorio della  criminalita'  organizzata»  (cfr.,  da  ultimo, T.A.R. per il Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).      Gia' nel 1995,  la  Commissione  Parlamentare  di  inchiesta  sul fenomeno della mafia dava per acquisita l'esistenza in Ventimiglia di una articolazione locale della 'ndrangheta calabrese, affermando anzi che il «locale» della citta' di confine era divenuto gia' allora  «il piu' importante dell'intera regione, sia per la diffusa  presenza  di affiliati, sia per la presenza degli esponenti di  maggior  prestigio dell'onorata societa'».      Tale valutazione, ribadita in tempi piu' recenti anche  in  altri atti giudiziari, ha trovato conferma nella recentissima ordinanza  di custodia cautelare in carcere, emanata dal G.I.P. presso il Tribunale di Genova il 24 giugno 2011 nei confronti di 20 persone, indagate per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale  «per  aver  fatto parte dell'associazione meticcia denominata 'ndrangheta, operante  da anni sul territorio della regione Liguria, collegata con le strutture organizzative  della  medesima  compagine  insediate  in  Calabria  e costituita  in  articolazioni  territoriali  denominate  "locali"  di Genova, Ventimiglia, Lavagna e Sarzana».      La presenza «stanziale»  nel  ponente  ligure  e  in  particolare nell'area  di  Ventimiglia   di   numerosi   soggetti   legati   alla criminalita' organizzata, che perseguono finalita'  ed  agiscono  con metodi tipici delle associazioni di tipo mafioso, ha trovato conferma in  numerosi  riscontri  di  carattere  investigativo  ed  e'   stata diffusamente illustrata nello specifico paragrafo a cio' dedicato.      La Commissione ha, pertanto, profuso il proprio impegno  al  fine di verificare la presenza di elementi concreti, univoci  e  rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la  criminalita'  organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento  degli amministratori e dei dirigenti del comune di Ventimiglia.      Quanto segnalato (...) ha trovato conferma in ulteriori  evidenze investigative che hanno messo in luce frequentazioni  e  contatti  da parte del *** e del *** con ambienti della  criminalita'  organizzata locale.      Tenuto conto della considerevole  concentrazione  di  poteri  che l'attuale organizzazione comunale riserva alle figure del  sindaco  e del  direttore  generale,  la  Commissione  pone  l'attenzione  sulla posizione di tali due vertici, politico  e  burocratico  al  fine  di dimostrare la  sussistenza  di  elementi  concreti  e  rilevanti  sui collegamenti  degli  amministratori  e  dirigenti  dell'ente  con  la criminalita' organizzata.      L'incidenza della  forza  intimidatrice  del  sodalizi  criminali egemoni  nell'area  e'  evidenziata  in   maniera   emblematica   con riferimento  ai  molteplici  atti   intimidatori   richiamati   nella relazione.      Dall'analisi della realta' di Ventimiglia emergono peraltro anche forme  di   condizionamento   degli   amministratori   e   dirigenti, espressione con la quale il legislatore ha inteso ricomprendere tra i presupposti del provvedimento di scioglimento, non solo l'ipotesi del coinvolgimento attivo  e  partecipe  degli  amministratori  dell'ente nella criminalita' organizzata (collegamenti diretti o indiretti), ma anche quella in cui gli amministratori subiscano  l'iniziativa  della criminalita' restandone condizionati nel proprio  operare  (cfr.,  in tal senso, la circolare del Gabinetto del  Ministro  n.  7102/M/6  in data 25 giugno 1991).      Al riguardo la Commissione elenca  i  diversi  atti  intimidatori subiti dal dott. *** ed, in particolare, il piu' grave:  l'esplosione di colpi di arma da fuoco contro  l'autovettura  a  lui  in  uso  nel febbraio 2009. Lo  stesso  ***  ha  dichiarato  alla  Commissione  di indagine di essere rimasto molto turbato dall'episodio tanto da  aver avvertito l'esigenza, per un certo periodo, di circolare armato.      In  merito  alle  forme  di  condizionamento  nei  confronti  dei componenti degli organi  di  governo,  particolarmente  significativa l'affermazione, contenuta nella lettera  rinvenuta  nel  corso  della perquisizione domiciliare a carico di ***, secondo cui questi avrebbe minacciato anni fa consiglieri ed assessori al fine di «agevolare» la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.      Nella lettera si cita anche l'ex consigliere ***, che  a  seguito dell'«interessamento» del *** si sarebbe accordato con l'imprenditore ***.      Il comando provinciale dei Carabinieri, con lettera del 19 maggio 2011, a proposito del citato ex consigliere riferisce di una denuncia sporta dallo stesso nei confronti di ignoti, che il 24 marzo 2009  lo hanno avvicinato, travisati da passamontagna  e  armati  di  pistola, mentre rincasava con la propria autovettura; in tale occasione il *** sfuggi' all'agguato, nascondendosi a casa di un conoscente.      La misura di rigore, per il suo carattere di straordinarieta'  in quanto  destinata  ad  incidere  sugli  organi  elettivi,  non   puo' ricorrere che in presenza di situazioni di fatto  evidenti  e  quindi suffragate da oggettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di  collusioni  anche  indirette  degli  organi   elettivi   con   la criminalita' organizzata, tali da  rendere  pregiudizievoli  per  gli interessi della comunita' locale il permanere in carica degli  organi medesimi.      I complessi accertamenti effettuati  hanno  evidenziato  numerosi elementi sintomatici di condizionamento  degli  organi  elettivi  cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore.      Si  segnalano  di  seguito  le  attivita'   amministrative   piu' significative poste in essere dagli amministratori e  dai  dipendenti del comune di Ventimiglia che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza, mostrano quei «chiari e non casuali indizi di un  condizionamento  da  parte  della  criminalita' organizzata» richiesti dalle giurisprudenza in materia,  al  fine  di motivare l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.      1.  Gli  indizi  piu'  rilevanti  di  condizionamento  e  di   un atteggiamento compiacente e funzionale della struttura burocratica  e degli  stessi  amministratori  rispetto  agli  interessi  diretti   o indiretti   della   criminalita'   organizzata,   sono    rinvenibili nell'attivita' della societa' ***.  Fin  dalla  sua  costituzione  la partecipata ha assunto in piu' occasioni un  comportamento  di  favor immotivato nei confronti della *** la cui vicinanza di interessi  con ambienti delle criminalita' organizzata locale era nota e alla  quale sono stati affidati nel triennio  2008-2011  lavori  per  un  importo superiore ad 800.000 euro.      Alcuni affidamenti in favore della ***  risultano  effettuati  in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano la materia in quanto avrebbero richiesto il  preventivo  esperimento  di  procedure negoziate con confronto concorrenziale. Lo sviamento della  procedura in questione ha illecitamente favorito una societa' che risulta avere cointeressenze con la criminalita' organizzata, ed in particolare con la famiglia ***.      Come emerge dalle recenti indagini della DDA di Genova  ***  e  i fratelli risultano indagati «con il ruolo di capi  ed  organizzatori, dirigendo ed organizzando il sodalizio, assumendo le  decisioni  piu' rilevanti, impartendo le disposizioni e comminando le  sanzioni  agli associati e a loro subordinati, decidendo e partecipando ai  riti  di affiliazione,   curando   rapporti   con   le   altre   articolazioni dell'associazione,  dirimendo  contrasti  interni   ed   esterni   al sodalizio, in particolare quali elementi di vertice sono  legittimati a partecipare ai summit  della  Camera  di  controllo  nei  quali  si decidono le strategie, gli equilibri  relativi  alle  locali  e  alla costituzione di nuovi assetti».      Le violazioni riscontrate evidenziano anche l'assenza e la scarsa incisivita' dei  controlli  da  parte  della  commissione  consiliare preposta a tale specifica attivita'.     

2. Ulteriori illegittimita' ed  indizi  di  collegamento  con  la criminalita' organizzata scaturiscono dalle procedure di  affidamento del servizio di igiene alla societa' ***.      Le modalita' di aggiudicazione del servizio  sono  risultate  non conformi a  quanto  previsto  dall'art.  57,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 163/2006, il quale  consente  la  procedura  negoziata qualora all'esito di una procedura aperta non  sia  stata  presentata nessuna offerta, ma solo a condizione che  non  siano  modificate  in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.      Il  provvedimento  finale  risulta  chiaramente  illegittimo,  in quanto si e' dato corso all'affidamento di un servizio economicamente molto rilevante (oltre € 18.000.000,00) a procedura  negoziata  senza il preventivo esperimento di  procedura  aperta,  atteso  che  quelle precedentemente bandite si fondavano  su  capitolati  sostanzialmente diversi.      Lo  sviamento  della  procedura  in  questione  ha  illecitamente favorito  una  societa'  che  risulta  avere  cointeressenze  con  la criminalita' organizzata ed in particolare con la famiglia ***.      ... Omissis ...     

3. Particolarmente significative appaiono le anomalie  scaturenti dall'emanazione di «determina» della giunta. L'esistenza di tali atti di giunta, gia' segnalata in un esposto indirizzato  alla  Corte  dei conti per il quale sono in corso indagini da parte della magistratura contabile, e' stata confermata dall'attuale segretario  generale  del comune con attestazione in data 26 ottobre 2011, dalla quale  risulta che le determinazioni del citato organo collegiale non sono mai state pubblicate,  trattandosi  di  indicazioni  ad   uso   interno   della macrostruttura comunale,  e  vengono  invece  custodite  in  appositi registri conservati presso la segreteria generale.      Dagli atti acquisiti nel corso dell'accesso risulta che la giunta comunale  usa  talora  «espropriare»  la  dirigenza   delle   proprie prerogative, in violazione del principio di separazione tra poteri di indirizzo, propri degli organi  di  governo,  e  poteri  di  gestione spettanti ai dirigenti.      Di particolare  rilievo  e'  il  contenuto  della  determinazione dirigenziale recante «approvazione preventivo e relativo  impegno  di spesa per i lavori di manutenzione esterna del mercato coperto». Tale provvedimento risulta adottato sulla base di una  direttiva  o,  piu' precisamente, di ordine illegittimo, poiche' impartito in  violazione delle norme che prescrivono, per i servizi  di  importo  superiore  a € 20.000,00, il ricorso ad  una  procedura  negoziata  con  confronto concorrenziale tra almeno 5 operatori.      Tale  sviamento  della  procedura  dal  perseguimento  dei   fini istituzionali per favorire la cooperativa  sociale  ***  diviene  poi sintomatico di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalita' organizzata, ove si considerino i collegamenti  di  tale cooperativa con esponenti del «locale» di 'ndrangheta di Ventimiglia, collegamenti piu' volte posti in luce.     

4. L'aggiudicazione  da  parte  del  comune  di  Ventimiglia  del servizio di installazione e gestione di  distributori  automatici  di bevande presso gli edifici di proprieta' del comune alla ***, di  cui era amministratore *** e nei cui confronti  questa  Prefettura  aveva emesso plurimi provvedimenti interdittivi antimafia.     

Il comportamento tenuto dagli uffici comunali,  che  hanno  avuto piena contezza delle informative antimafia di carattere ostativo,  ha determinato sostanzialmente una elusione di tali provvedimenti, e  la prosecuzione dei rapporti contrattuali con la ***.     

5. Per  quanto  concerne  la  lunga  e  complessa  vicenda  della realizzazione del porto turistico,  va  rilevato  che  il  comune  di Ventimiglia, attesi gli importi economici delle opere, avrebbe dovuto chiedere alla Prefettura il rilascio  delle  prescritte  informazioni antimafia  sul  conto  della  societa'  concessionaria.   Altrettanto avrebbe dovuto fare quest'ultima nei confronti della affidataria ***, ma ne' l'amministrazione comunale, ne' la *** si sono attivate in tal senso all'atto della stipula dei contratti.     

 Le rilevanti anomalie riscontrate dal G.I.A. hanno fatto emergere una  elusione  dell'attivita'  di  prevenzione   antimafia   che   ha accentuato  il  rischio  della  presenze  di  imprese  controllate  o riferibili alla criminalita' organizzata di stampo mafioso o similare in un settore che ha interessato investimenti per decine  di  milioni di euro in opere pubbliche.      Per le violazioni accertate dal C.I.A.  risultano  deferiti  alla Procura della Repubblica di Sanremo, il *** unitamente ad ***, (***), all'*** (***) ed altri poiche' ritenuti responsabili, in concorso tra loro,  di  abuso  d'ufficio,  per  aver  omesso  di  richiedere  alla Prefettura, in violazione della normativa  vigente,  le  informazioni antimafia sulla concessionaria e sulle societa'  coinvolte,  a  vario titolo, nella realizzazione del porto turistico di Ventimiglia.      Alla luce di quanto dettagliatamente esposto, si ritiene di poter affermare  che  i  collegamenti  degli  amministratori  e   dirigenti dell'ente con  la  criminalita'  organizzata,  nonche'  le  forme  di condizionamento dai medesimi subite, hanno determinato un effetto  di compromissione della libera  determinazione  degli  organi  comunali, cioe' di alterazione del procedimento di  formazione  della  volonta' degli amministratori e dirigenti,  tale  da  sviare  l'attivita'  del comune dal perseguimento degli interessi della collettivita'.      Nonostante gran parte di tali comportamenti  sia  direttamente  e formalmente  imputabile  a  responsabilita'  dei  dirigenti  ed,   in particolare,  del  direttore  generale,  si  ritiene  che   da   tale responsabilita' non possano considerarsi immuni gli organi di governo dell'ente.  Anche   laddove   le   irregolarita'   riscontrate   sono ascrivibili alla sfera  prettamente  gestionale,  di  competenza  dei singoli responsabili dei settori comunali,  traspare  nettamente,  in alcune vicende, l'ingerenza dell'organo politico.      Secondo  un  consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,  infatti, «nonostante lo spostamento delle competenze  relative  alla  gestione dell'ente,  gli  organi  di  vertice  politico-amministrativo   hanno comunque  compiti  pregnanti  di  pianificazione,  di  direttiva,  di impulso, di vigilanza e  di  verifica  che  impongono  l'esigenza  di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per un'effettiva e sostanziale  cura  e  difesa  dell'interesse  pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee, nonche' al fine di garantire che ogni attivita' si svolga nella  necessaria  cornice, formale e sostanziale, di  legalita'»  (cfr.  T.A.R.  per  il  Lazio, sezione prima, 19 maggio 2011, n. 4370).      Le  reiterate  illegittimita'  riscontrate  e   gli   indizi   di collegamenti  con  la   criminalita'   organizzata   scaturenti   dai provvedimenti  dell'Autorita'  giudiziaria,  dalla  relazione   della Commissione di indagine, dai rapporti delle Forze dell'ordine,  dalle verifiche ispettive del G.I.A e dalle note informative  della  D.I.A. nonche' dal contenuto  della  lettera  del  Procuratore  distrettuale antimafia di Genova, forniscono un rilevante quadro indiziario  sulla sussistenza del pericolo di condizionamento del  civico  consesso  di quel comune.      Tali illegittimita'  hanno,  inoltre,  evidenziato  l'incapacita' degli organi elettivi -  in  un  contesto  ambientale  caratterizzato dalla diffusa presenza di soggetti organici ai sodalizi  criminali  - di assumere incisive determinazioni a garanzia dei principi  di  buon andamento ed imparzialita' amministrativa.      I complessi accertamenti effettuati  hanno  evidenziato  numerosi elementi sintomatici di condizionamento  degli  organi  elettivi  cui ancorare le valutazioni relative alla eventuale adozione della misura di rigore nei confronti del civico consesso di Ventimiglia.      Nei  termini  che  precedono  si  rassegnano  le   considerazioni conclusive ai fini delle  conseguenti  valutazioni  e  determinazioni degli organi superiori.  (1) nell'ambito delle societa' partecipate dal comune di Ventimiglia.     In particolare ricopre o ha ricoperto gli incarichi di  direttore     generale della ***, di consigliere e presidente del C.d.A.  della     *** fino al 7 settembre 2007 e di presidente del C.d.A. della ***     a socio unico fino al 14 gennaio 2010. A partire da tale data  ha     conservato la carica di consigliere e  l'assemblea  dei  soci  ha     dato indirizzo al C.d.A.  di  nominarlo  amministratore  delegato     dell'area amministrativo-finanziaria.  Nel  corso  dell'assemblea     dei  soci  del  2  maggio  scorso   e'   stato   nominato,   fino     all'approvazione  del  bilancio  di  esercizio   2011   direttore     amministrativo-finanziario della societa'.  (2) Gli ulteriori  servizi  affidati  comprendono,  manutenzione  dei     marciapiedi comunali esistenti e  relative  pertinenze;  gestione     completa  del  verde   orizzontale   pubblico;   gestione   della     segnaletica stradale verticale di  competenza  comunale  e  degli     interventi urgenti su brevi tratti  di  quella  orizzontale,  con     possibilita'  di  affidare  con  separato   atto   anche   quella     orizzontale oggi appaltata a terzi; manutenzione strade urbane ed     extraurbane; interventi manutentivi presso asili  nido  e  scuole     comunali,  comprensivi  delle  aree  di  pertinenze  a  giardino,     ludiche ecc. ed interventi manutentivi presso  edifici  comunali,     fontane  e  bagni  pubblici;   manutenzione   impianti   pubblica     illuminazione stradale,  parchi  e  giardini,  spazi  adibiti  ad     attivita' ludico sportive e similari, monumenti,  nel  territorio     comunale (citta' e frazioni), mirati a garantire  e  ripristinare     il funzionamento degli impianti ai fini  anche  della  sicurezza;     manutenzione impianti pubblica illuminazione stradale,  parchi  e     giardini, spazi adibiti ad attivita' ludico sportive.  (3) Le societa' richiedenti risultano quali la ***, la *** e la  ***.     A quest'ultima subentrata la ***, con autorizzazione del 9 maggio     1998 della C.d.P. La ***  in  data  18  dicembre  1999  e'  stata     autorizzata dalla Capitaneria di porto al subingresso alla ***  (4) Tenuto conto che il  progetto  definitivo  presentato  dalla  ***     s.r.l. interessava un compendio immobiliare che si sviluppava  su     una superficie complessiva di circa mq 155.689,53 dei quali  solo     mq 140.535,54 appartenenti al demanio dello  Stato,  il  9  marzo     2010, con ulteriore  atto  n.  4701,  sono  stati  concessi  alla     medesima societa' ulteriori mq 9.209,64  (5) A completamente del quadro complessivo delle aziende operanti, si     soggiunge che  l'11  marzo  2010  e'  avvenuto  il  trasferimento     d'azienda  dalla  suddetta  cooperativa  ***   a   ***   il   cui     amministratore delegato e' figlio di  ***,  amministratore  unico     della ***.  (6) In relazione alla mancata osservanza della legislazione antimafia     si richiama innanzitutto dall'art. 4 del  decreto  legislativo  8     agosto  1994,  n.   490,   secondo   il   quale   «le   pubbliche     amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri  soggetti  di  cui     all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui  al  comma  4     prima  di  stipulare,  approvare  o  autorizzare  i  contratti  e     subcontratti,  ovvero  prima  di  rilasciare  o   consentire   le     concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui  valore     sia [...]». Ed il richiamato allegato  3  si  riferisce,  tra  le     altre, alle «concessioni di acque pubbliche  e  diritti  ad  esse     inerenti nonche' concessioni di beni  demaniali  allorche'  siano     richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali».  Inoltre     dal tenore letterale dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente     della Repubblica n. 252/1998, «... le pubbliche  amministrazioni,     gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1,  devono     acquisire  le  informazioni  di  cui  al  comma  2  del  presente     articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti     e subcontratti,  ovvero  prima  di  rilasciare  o  consentire  le     concessioni o erogazioni indicati nell'art.  10  della  legge  31     maggio 1965, n. 575, il cui valore sia: a)  pari  o  superiore  a     quello determinato dalla  legge  in  attuazione  delle  direttive     comunitarie in  materia  di  opere  e  lavori  pubblici,  servizi     pubblici e pubbliche forniture,  indipendentemente  dai  casi  di     esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di  lire  per     le concessioni di acque pubbliche o  di  beni  demaniali  per  lo     svolgimento  di  attivita'   imprenditoriali,   ovvero   per   la     concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su  mutuo     o altre erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo  svolgimento  di     attivita' imprenditoriali; ...  (7) Il concessionario *** in osservanza al richiamo giurisprudenziale     del suddetto Consesso (sez. IV, sent. 10 ottobre 2005,  n.  5473)     che ha stabilito il  principio  secondo  cui  «...  un  soggetto,     attributario  di  una  concessione  da  parte  di  una   pubblica     amministrazione, assume la natura di sostituto di quella pubblica     amministrazione e, relativamente ai poteri pubblici trasferitegli     in forza del provvedimento concessorio, e' esso  stesso  pubblica     amministrazione».                


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